Cassazione Civile, Ordinanza n. 40276/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La lite trae origine da un contratto di appalto per la costruzione di un palazzetto dello sport e delle relative sistemazioni esterne. L'appaltatore aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo il pagamento di somme iscritte in riserve contabili, asseritamente dovute per maggiori oneri conseguenti a sospensioni dei lavori e ad altre contestazioni sulla contabilizzazione delle opere. Il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello l'appaltatore aveva censurato la decisione sostenendo, tra l'altro, che le sospensioni erano originariamente illegittime, che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato un giudicato interno su tale profilo e che non poteva dichiararsi l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità con riguardo a una riserva relativa alla contabilizzazione delle murature. Il Comune aveva resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta l'omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità delle allegazioni sulle sospensioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti i motivi terzo, quarto e quinto, e ha dichiarato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, perché riesaminasse il gravame nel merito. La Corte ha ritenuto errata la declaratoria di inammissibilità dell'appello basata su un preteso giudicato interno: la legittimità iniziale delle sospensioni non era un capo autonomo della decisione di primo grado, ma un presupposto logico della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, sicché, essendo stata impugnata la decisione sul punto, non poteva ritenersi formato il giudicato interno su quella premessa. È stata invece confermata l'inammissibilità del motivo di appello relativo alla terza riserva per difetto di specificità.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati a fondamento di domande ed eccezioni, non le domande o le eccezioni in sé né le conclusioni ricostruttive tratte dalla valutazione dei documenti; la sua applicazione è rimessa al giudice di merito nel giudizio di fatto.
Il giudicato interno può formarsi solo su un capo autonomo della decisione non impugnato, non su una mera premessa logica o su argomentazioni poste a sostegno della pronuncia.
art. 30 d.P.R. n. 1063/1962
È richiamato dalla Corte di merito per regolare il diritto alla rifusione dei maggiori oneri in caso di sospensione dei lavori; la Cassazione non ne dà una interpretazione autonoma di merito, limitandosi a rilevare che la sua applicabilità dovrà essere rivalutata in rinvio.
L'atto di appello deve contenere motivi specifici, cioè contrapporre alle argomentazioni della sentenza impugnata ragioni idonee a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
È evocato nel ricorso incidentale sulla mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni asseritamente non riproposte; il motivo è assorbito.
È richiamato nel ricorso incidentale con riferimento alla dedotta inammissibilità di nuove questioni in appello; la Corte non si pronuncia nel merito perché il motivo resta assorbito.
È invocato dal ricorrente come parametro di correttezza della condotta dell'amministrazione nella gestione delle sospensioni, ma non viene esaminato autonomamente per l'assorbimento dei motivi successivi.
È invocato come criterio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ma resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata collaborazione della stazione appaltante; la censura è assorbita.
È invocato per il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante derivante dalle sospensioni asseritamente illegittime; la questione è rinviata al giudice di merito.
È richiamato quale norma di rinvio per la liquidazione del danno; la sua applicazione dipende dal previo accertamento della responsabilità della parte appaltante.
È menzionato dal ricorrente a sostegno del diritto al ristoro dei danni da sospensione dei lavori; la Corte non ne tratta nel merito.
art. 76, par. 7, capitolato speciale di appalto
È richiamato nella decisione di merito sulla contabilizzazione dei vuoti nelle murature; la Cassazione conferma l'inammissibilità del motivo di appello che non si confrontava con tale specifica ratio.
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma soltanto sui capi autonomi della sentenza non impugnati; non si estende alle mere argomentazioni, alle premesse logiche o ai singoli passaggi motivazionali che sorreggono il capo deciso.
- La legittimità o illegittimità di una sospensione dei lavori, quando costituisce il presupposto del rigetto o dell'accoglimento di una domanda risarcitoria, non integra di per sé un capo autonomo della sentenza se è internamente funzionale alla statuizione finale sulla domanda.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati e non consente di trasformare in incontestabili qualificazioni giuridiche, domande o ricostruzioni desunte dalla lettura dei documenti.
- Nel giudizio di appello, il motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il gravame che si limiti a riproporre la pretesa senza criticare il fondamento logico-giuridico della decisione di primo grado.
- Quando una censura dipende dall'accertamento di fatti o dalla valutazione della disciplina contrattuale, l'accoglimento in cassazione può comportare rinvio al giudice di merito per il riesame nel merito delle questioni non esaminate per effetto dell'erronea declaratoria di inammissibilità.
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