Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26138/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rimborso di somme versate a titolo di sanzione amministrativa tributaria. La società aveva effettuato importazioni dichiarando la disponibilità del plafond per l'acquisto senza IVA; a seguito di controllo emerse l'utilizzo indebito del plafond oltre i limiti consentiti. In sede amministrativa la contribuente aveva aderito al ravvedimento operoso e pagato la sanzione in misura ridotta, ma poi chiedeva la restituzione di quanto versato in eccedenza sostenendo che la disciplina sanzionatoria applicata fosse costituzionalmente illegittima e contraria ai principi unionali di ragionevolezza e proporzionalità. In appello, l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado che aveva ridotto la sanzione, e la società aveva proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che il ravvedimento operoso non preclude la successiva richiesta di rimborso; con il secondo contestava la mancata disapplicazione o caducazione della disciplina sanzionatoria per contrasto con l'art. 3 Cost. e con il diritto dell'Unione, invocando anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il ravvedimento operoso implica il riconoscimento della violazione e la scelta spontanea del contribuente di pagare la sanzione in misura ridotta, scelta incompatibile con una successiva domanda di rimborso. Ha parimenti respinto le censure di proporzionalità e ragionevolezza, osservando che la sanzione concretamente applicata era pari a 1/8 del minimo edittale e che, ai fini del giudizio di proporzionalità, rileva la sanzione effettivamente irrogata e non quella astrattamente prevista. Ha valorizzato inoltre la gravità della violazione, l'incidenza sul tributo IVA, la natura armonizzata del tributo e il fatto che l'illecito era emerso solo a seguito di controllo sul plafond. Conseguentemente ha escluso i presupposti sia per il rinvio pregiudiziale sia per la questione di costituzionalità. La società è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997

    Il ravvedimento operoso comporta il riconoscimento della violazione e la scelta del pagamento della sanzione ridotta; non è utilizzabile per ottenere il rimborso di quanto volontariamente versato.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato per escludere l'applicazione della disciplina del rimborso alle sanzioni spontaneamente pagate dal contribuente, essendo riferito alle sanzioni imposte dall'Amministrazione.

  • art. 10 l. n. 212 del 2000

    È richiamato anch'esso per escludere che possa fondare il rimborso delle somme pagate in ravvedimento operoso.

  • art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato come parametro generale di commisurazione della sanzione secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, da interpretare in modo costituzionalmente orientato.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997

    È la disposizione di cui la ricorrente contesta la compatibilità con Costituzione e diritto dell'Unione, ma la Corte ritiene insussistenti i presupposti per dubitarne nel caso concreto.

  • art. 7, commi 3 e 4, d.lgs. n. 471 del 1997

    Viene menzionato per chiarire che la sanzione concretamente applicata non coincide con la forbice edittale più grave astrattamente prevista da tali commi.

  • art. 3 Cost.

    È evocato quale parametro di ragionevolezza/proporzionalità, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il ravvedimento operoso presuppone il riconoscimento dell'illecito e la spontanea scelta di definire la violazione con il pagamento della sanzione ridotta; tale scelta è incompatibile con una successiva azione di rimborso delle somme versate.
  • Ai fini del controllo di proporzionalità di una sanzione tributaria rileva la sanzione effettivamente applicata nel caso concreto, non la sola cornice edittale astratta prevista dalla norma.
  • La proporzionalità della sanzione va valutata in concreto, tenendo conto della gravità effettiva della condotta, della natura del tributo coinvolto e delle modalità con cui l'illecito è emerso.
  • Non sussistono i presupposti per disapplicare o dichiarare incompatibile una disciplina sanzionatoria quando la sanzione concretamente irrogata risulti contenuta e adeguata al disvalore del fatto.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale o di questione di legittimità costituzionale è priva di fondamento quando la censura muove da una ricostruzione astratta della sanzione e non da un effettivo vulnus derivante dalla misura concretamente applicata.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative tributarieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.