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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22974/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava che il Tribunale di Lucca, riformando la sentenza di assoluzione del Giudice di Pace, aveva condannato l'imputato per minaccia sulla base di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative (in particolare della dichiarazione della persona offesa) senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista per le prove orali ritenute decisive; si eccepiva quindi violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e delle garanzie del contraddittorio e della oralità, nonché violazione delle norme di cui all'art. 606 cod. proc. pen. contestando la motivazione e l'inosservanza delle prescrizioni processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti dedotti: ha affermato il principio secondo cui il giudice d'appello che riformi, anche ai soli effetti civili, una sentenza di assoluzione di primo grado sulla base di diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio) e che la mancata rinnovazione integra violazione di legge e lesione del diritto di difesa; avendo il Tribunale riformato la decisione con una valutazione meramente cartolare delle dichiarazioni senza escutere nuovamente le fonti dichiarative, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata alla Corte d'appello civile ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria; il comma 3-bis (introdotto dalla L. 103/2017) obbliga alla rinnovazione quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro una proscioglimento per vizi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte interpreta il principio in senso più ampio imponendo la rinnovazione anche quando la riforma è determinata da diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, anche se l'appello è della sola parte civile, per tutelare il contraddittorio e la oralità.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte precisa che l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità (art. 603) può essere denunciata ai sensi della lett. c), mentre il difetto o l'apparenza della motivazione rileva ai sensi della lett. e).

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 2-bis

    Limita il ricorso per cassazione per le sentenze di competenza del Giudice di Pace ai soli motivi di legge indicati nelle lett. a), b) e c); la Corte chiarisce come, entro tali limiti, sia comunque possibile dedurre l'inosservanza dell'obbligo di rinnovazione (viz. lett. c) o la mancanza di motivazione rilevante ex art.125).

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Fornisce il parametro del giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte lo richiama come principio che giustifica l'obbligo di adottare il metodo orale per la rinnovazione della prova quando si opera un ribaltamento dell'assoluzione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Imposizione dell'obbligo di motivazione; la Corte considera che la motivazione mancante o apparente, rispetto alla necessaria riconsiderazione delle prove decisive, può integrare vizio deducibile in cassazione.

  • art. 178 lett. c) e art. 180 cod. proc. pen.

    Norme relative alla nullità processuali; la Corte osserva che la violazione dell'obbligo di rinnovazione determina una nullità di ordine generale (non assoluta) sanzionabile ai sensi delle norme sulla nullità.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti dell'annullamento con rinvio; la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e il rinvio alla Corte d'appello civile ai sensi di tale norma.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000 e d.lgs. n. 11/2018

    Richiamati in relazione alla disciplina speciale delle impugnazioni per i reati di competenza del Giudice di Pace e alle limitazioni del ricorso per cassazione; la Corte integra l'interpretazione legislativa con principi costituzionali e convenzionali per estendere la tutela del diritto di difesa.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma sostanziale che punisce il reato di minaccia, che costituisce la fattispecie contestata all'imputato nei giudizi di merito.

Massime di principio

  • Se il giudice d'appello riforma una sentenza di assoluzione basandosi su diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, è necessario rinnovare l'istruttoria dibattimentale e procedere all'esame orale delle fonti dichiarative (anche d'ufficio) per rispettare i principi di contraddittorio, oralità e immediatezza.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria, quando richiesta dalla natura decisiva delle prove dichiarative, integra una violazione di legge denunciabile in cassazione (art. 606 lett. c) o, in alternativa, può emergere come mancanza/apparenza di motivazione ai sensi dell'art. 125 e dell'art. 606 lett. e)).
  • Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace il ricorso per cassazione è limitato, ma resta possibile invocare l'inosservanza di norme processuali a pena di nullità e il difetto di motivazione quando la riforma poggia su riconsiderazione esclusivamente cartolare delle dichiarazioni orali.
  • La trascrizione o la documentazione cartolare (es. trascrizioni di registrazioni) può integrare o confermare le dichiarazioni, ma non è in genere sufficiente a sostituire l'oralità quando le dichiarazioni stesse sono state ritenute decisive.
  • Per ottenere la rinnovazione in appello, la parte che impugna (in particolare la parte civile) dovrebbe indicare chiaramente quali siano le "prove dichiarative decisive" e le ragioni per cui la loro attendibilità debba essere diversamente valutata; il giudice d'appello, se le ritiene decisive, ha il dovere di disporne la riassunzione.
  • In fase difensiva occorre dedurre il vizio non come mera censura di motivazione generica ma come inosservanza di norma processuale che incide sul diritto di difesa (art. 603 e correlati), e, se necessario, alternativamente come carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125.

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