Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34480/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Potenza del 21 ottobre 2025, che aveva assolto l'imputato dal reato di falsità materiale commessa dal privato in concorso, perché il fatto non sussiste. Ha contestato la correttezza della formula assolutoria, sostenendo che avrebbe dovuto essere dichiarato che il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 49 c.p.; l'impugnazione sembrava inoltre contestare la valutazione della grossolanità del falso. La Corte ha ritenuto che la censura sulla formula fosse priva di interesse concreto e che le ulteriori contestazioni fossero assertive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La richiesta del pubblico ministero di sostituire la formula assolutoria «il fatto non sussiste» con «il fatto non costituisce reato» non poteva produrre un risultato concretamente favorevole, sicché mancava l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. Le ulteriori doglianze, anche riguardo alla ritenuta grossolanità del falso, sono state considerate del tutto assertive. Resta ferma l'assoluzione pronunciata dal Tribunale.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    nel caso in cui il pubblico ministero propone ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole

    Il ricorso del pubblico ministero per ottenere l'esatta applicazione della legge richiede un interesse concreto: la modifica richiesta deve poter arrecare un risultato praticamente favorevole, non soltanto essere teoricamente corretta.

  • artt. 110, 477 e 482 c.p.

    con la quale Jawad Hassouna è stato assolto dal reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. perché il fatto non sussiste

    Le disposizioni individuano il reato contestato per il quale il giudice di merito aveva assolto l'imputato; la Corte, nel testo disponibile, non ne svolge un'ulteriore interpretazione.

  • art. 49 c.p.

    avrebbe «dovuto dichiarare che il fatto non costituisce reato ex art. 49 c.p.»

    La disposizione è richiamata dal pubblico ministero a sostegno della formula assolutoria alternativa richiesta; la Corte dichiara la relativa censura priva di interesse, senza sviluppare un'interpretazione dell'articolo.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero che ricorre per cassazione per ottenere l'esatta applicazione della legge deve dimostrare che la modifica richiesta possa determinare un risultato concretamente favorevole; non è sufficiente che essa appaia teoricamente corretta.
  • Una censura priva di interesse concreto e ulteriori doglianze formulate in modo meramente assertivo comportano l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materiale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.