Cassazione Penale, Sentenza n. 41528/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rideterminato la pena per reati tributari (art. 10-ter d.lgs. 74/2000). Tre motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 10-ter e 13-bis d.lgs. 74/2000 per non aver escluso il dolo e per non aver riconosciuto la causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile al contribuente; il ricorrente ha dedotto grave crisi economica della societa "Il Notturno" e il pagamento rateale effettuato prima della notifica dei beni; (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità): la difesa sostiene che i giudici hanno valutato solo l'entità dell'imposta evasa e non hanno bilanciato condotta, danno e grado di colpevolezza, non considerando adeguatamente il pagamento rateale e la crisi d'impresa; (3) violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 relativo al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: censura di sproporzione della misura, esistenza di garanzie (ipoteca su altri beni) e di pagamenti regolari in base a rateizzazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivazione essenziale: (1) sul primo motivo, la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000 è riconosciuta applicabile retroattivamente ma grava sull'imputato l'onere di allegare e provare circostanze specifiche che dimostrino la crisi di liquidità non imputabile e non fronteggiabile con misure ordinarie/straordinarie; il ricorrente non ha assolto tale onere (argomentazione generica, mancata prova dell'impossibilità di utilizzare risorse o misure alternative), quindi il motivo è inammissibile. (2) sul secondo motivo, la valutazione dell'art. 131-bis va effettuata considerando anche la condotta successiva al reato; la Corte territoriale ha bilanciato gli elementi e ritenuto prevalente la rilevanza dell'importo evaso, la reiterazione e la mancata attivazione completa degli strumenti di contrasto alla crisi, escludendo la particolare tenuità; il motivo è inammissibile. (3) il terzo motivo è generico: la difesa non ha contestato concretamente la valutazione della Corte d'appello sul sequestro e sulla transazione fiscale; pertanto inammissibile. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., obbligo di versamento alla Cassa delle ammende quantificato in euro 3.000,00.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce specifiche condotte tributarie. La Corte ha valutato la sussistenza del dolo alla luce degli elementi prodotti e dei principi giurisprudenziali sulla crisi di liquidità non imputabile.
d.lgs. 74/2000, art. 13, comma 3-bis
"i reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi"
Introdotta dalla l. di modifica del 2024 e ritenuta norma sostanziale più favorevole applicabile retroattivamente; tuttavia l'onere di allegazione e prova spetta al contribuente e la crisi deve essere non transitoria, imponderabile, non causata dal soggetto e non fronteggiabile mediante misure idonee.
Regola la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che la valutazione include la condotta successiva al reato e che la semplice occasione di pagamento non è di per sé decisiva; va operato un bilanciamento tra entità del danno, colpevolezza e condotta.
d.lgs. 74/2000, art. 13, comma 3-ter
"ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"
Fornisce indicatori specifici per valutare la particolare tenuità nel campo tributario; il termine "prevalente" consente che anche un solo indice, se ritenuto assorbente, possa caratterizzare il giudizio, ma il giudice deve comunque considerare tutti gli elementi pertinenti e bilanciarli.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato l'art. 131-bis cod. pen. e introdotto rilevanza della condotta successiva al reato; tale novella è stata applicata retroattivamente in quanto favorevole.
Ha introdotto nel d.lgs. 74/2000 le disposizioni sulla non punibilità per cause sopravvenute (art. 13, comma 3-bis) e sugli indicatori per la particolare tenuità (comma 3-ter); la Corte ha ritenuto tali disposizioni sostanziali e applicabili ai fatti anteriori alla loro entrata in vigore se più favorevoli.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari; la Corte ha richiamato i principi di proporzionalità e adeguatezza e ha ritenuto che la censura difensiva fosse generica e non confrontasse adeguatamente la motivazione dei giudici di merito.
Norma richiamata per la regolazione delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per crisi di liquidità non imputabile (art. 13, comma 3-bis d.lgs. 74/2000) può essere applicata retroattivamente ma grava sull'imputato l'onere di allegare e provare circostanze specifiche, documentate e non generiche.
- Per escludere il dolo per crisi di impresa occorre dimostrare che la crisi sia stata imponderabile, non causata (neppure per concausa) dall'imprenditore e non fronteggiabile tramite misure ordinarie o straordinarie concretamente esperite.
- L'art. 131-bis cod. pen. e gli indicatori specifici previsti dal d.lgs. 74/2000 (comma 3-ter) richiedono una valutazione complessiva: anche il pagamento successivo o la rateizzazione sono rilevanti, ma possono essere assorbiti dalla prevalenza dell'entità dell'evasione, dalla reiterazione e dal grado di colpevolezza.
- La condotta successiva al reato non determina automaticamente la non punibilità ma può influire sul giudizio di particolare tenuità come elemento da bilanciare insieme a entità del danno e colpevolezza.
- Le impugnative generiche che non si confrontano puntualmente con le motivazioni dei giudici di merito sono esposte al rischio di inammissibilità per genericità.
- Le misure cautelari patrimoniali (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) richiedono motivazioni specifiche sulla necessità, proporzionalità e adeguatezza; l'esistenza di garanzie alternative e di piani di pagamento deve essere provata e valutata concretamente dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41479/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41482/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41491/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41494/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →