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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05142/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La lite nasce da interventi edilizi effettuati su un fabbricato confinante con un terreno di proprietà di uno dei ricorrenti. Il proprietario del fondo sosteneva che, in occasione della ricostruzione dell’edificio con contributo pubblico, i convenuti avessero occupato una porzione del suo giardino, abbattuto il muro di confine, realizzato un nuovo muro di appoggio, creato un lastrico accessibile con veduta sul fondo altrui e aperto luci e bocche di lupo non regolari. In primo grado era stato accertato lo sconfinamento di mq 3,51 e condannati i convenuti al risarcimento del danno, oltre al ripristino di alcune opere. In appello, invece, era stata applicata l’accessione invertita ex art. 938 c.c. con liquidazione di una indennità inferiore e con attribuzione al ricorrente di una somma di euro 10.000 per lavori commissionati. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per: 1) violazione dell’art. 938 c.c., perché il costruttore non sarebbe stato in buona fede e vi era stata immediata contestazione dello sconfinamento; 2) erronea applicazione dell’art. 938 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe liquidato l’indennità senza attribuire contestualmente la proprietà dell’area occupata al costruttore; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere ritenuto che i lavori di rifacimento del muro fossero stati commissionati dal ricorrente e per averlo condannato a pagare euro 10.000; 4) violazione dell’art. 901 c.c. sulle luci; 5) violazione dell’art. 875 c.c. sul muro di confine, anche con riferimento alla dichiarata contumacia di due ricorrenti che sostenevano di essersi costituiti e di avere proposto appello incidentale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondate le censure principali sull’art. 938 c.c. e la doglianza processuale sulla mancata considerazione dell’appello incidentale dei due germani, assorbendo le altre.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, secondo e quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito aveva applicato in modo scorretto l’art. 938 c.c., avendo liquidato solo l’indennità senza verificare i presupposti della buona fede del costruttore e della mancata opposizione del proprietario nel termine di legge, né disporre coerentemente sull’attribuzione della proprietà del suolo occupato. Ha inoltre rilevato l’errore della Corte territoriale nel considerare contumaci due appellanti che risultavano invece costituiti e autori di appello incidentale, che dovrà essere esaminato in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 938 c.c.

    prima parte; seconda parte; termine di tre mesi

    L’applicazione dell’accessione invertita richiede la prova della buona fede del costruttore e della mancata opposizione del proprietario entro tre mesi; solo in presenza di tali presupposti può essere liquidata l’indennità parametrata al doppio del valore dell’area e deve essere coerentemente disposta l’attribuzione della proprietà del suolo occupato.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato assorbito, sicché non vi è stata una decisione di merito sulla corretta valutazione delle prove in relazione ai lavori asseritamente commissionati.

  • art. 901 c.c.

    Il motivo relativo alla regolarità delle luci è stato assorbito dall’accoglimento delle censure principali.

  • art. 875 c.c.

    Il motivo relativo al muro di confine e alla comunione forzosa è stato assorbito dall’accoglimento delle censure principali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sulle norme sostanziali applicate dalla Corte di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro invocato per la doglianza sulla contumacia erroneamente dichiarata e sulla mancata considerazione dell’appello incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato il parametro invocato per contestare l’omesso esame di questioni e/o il vizio motivazionale in relazione ad alcuni capi della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato anche per la denunciata falsa applicazione dell’art. 938 c.c.

Massime di principio

  • L’istituto dell’accessione invertita ex art. 938 c.c. non può essere applicato in modo parziale: la liquidazione dell’indennità e l’attribuzione della proprietà del suolo occupato presuppongono entrambi l’accertamento dei requisiti legali della fattispecie.
  • La buona fede del costruttore e la mancata tempestiva opposizione del proprietario sono presupposti indefettibili dell’art. 938 c.c.; in loro assenza lo sconfinamento va ricondotto all’occupazione senza titolo, con risarcimento del danno secondo i criteri propri di tale figura.
  • Quando la qualificazione del fatto come accessione invertita o come occupazione sine titulo incide su ulteriori questioni reali e sulle distanze legali, il giudice del rinvio deve procedere a una rivalutazione complessiva della controversia.
  • Nel giudizio di appello, il giudice non può qualificare come contumace una parte che risulti costituita e abbia proposto impugnazione incidentale; tale impugnazione deve essere esaminata nel merito.
  • L’assorbimento dei motivi ulteriori è corretto quando la decisione sulle questioni preliminari o principali rende necessario un nuovo esame dell’intera fattispecie da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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