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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48580/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: 1) nullità dell'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento dichiarò la sua assenza all'udienza del 27/02/2019 per mancata notifica dell'ordine di rinvio, deducendo che tale dichiarazione era illegittima perché l'imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa e non aveva l'onere di comunicare l'impedimento; da ciò deriverebbe la nullità degli atti successivi e della sentenza; inoltre si censurava la valutazione della Corte di appello circa la sanatoria della nullità per conoscenza successiva del processo. 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come tentata evasione (art. 56 e 385 c.p.): la difesa sosteneva che si trattò al più di un tentativo di danneggiamento della parete della cella e non di un atto con dolo di evasione, e criticava la motivazione, ritenuta carente e non rispondente alle specifiche contestazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure come manifestamente infondate. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che, pur essendovi stata una nullità per mancata notifica dell'ordine di rinvio del 27/02/2019, tale nullità si è sanata mediamente con la successiva notifica, a mani, dell'ordinanza di rinvio al 30/10/2019 (notificata il 12/07/2019); tra le due date non risultarono atti istruttori essenziali, e l'istruttoria si svolse solo il 12/02/2020; inoltre il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa né interesse concreto a far valere la nullità in sede di impugnazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente: la condotta (demolizione della parete esterna del bagno della cella in prossimità della finestra, con ampliamento del foro) e il comportamento dell'imputato quando sorpreso sono stati valutati come indicativi del dolo di evasione; la motivazione di merito (Tribunale e Corte di appello) forma un corpo argomentativo coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sulla punibilità del tentativo; utilizzata per qualificare la condotta come tentata evasione quando gli atti posti in essere dimostrano il proposito di sottrarsi alla custodia, benché non completati.

  • art. 385 cod. pen.

    Definizione del delitto di evasione; interpretato in combinato con l'elemento soggettivo per ritenere sussistente il dolo quando le modalità dell'azione e l'ampiezza del foro risultano idonee a realizzare l'evasione.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: richiamata rispetto al comportamento dell'imputato quando sorpreso dagli agenti.

  • art. 420 bis cod. proc. pen.

    Regola sulla dichiarazione di assenza dell'imputato: la Corte ha valutato la mancata notifica dell'ordine di rinvio come originante una nullità ma suscettibile di sanatoria per successiva conoscenza dell'udienza senza pregiudizio concreto.

  • art. 420, 420 ter cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto delle procedure di formazione del dibattimento e dei casi di assenza dell'imputato; la Corte ha valutato la rilevanza procedurale degli atti compiuti e l'assenza di pregiudizio.

  • art. 178 lett. c) e art. 484 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norme processuali citate nella censura relativa alle nullità e alla loro efficacia, richiamate per valutare i limiti della deducibilità di nullità in sede di impugnazione.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Disposizioni sulle ragioni ammissibili in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi proposti non conformi/ammissibili o comunque manifestamente infondati.

  • art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020) e successive proroghe

    Norme che hanno disciplinato la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; richiamate per spiegare il rito con cui si è svolto il giudizio.

  • sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata in ordine alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile non riconducibile a dolo del ricorrente; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000.

Massime di principio

  • La dichiarazione di assenza dell'imputato per mancata notifica di un ordine di rinvio può determinare una nullità, ma questa è suscettibile di sanatoria se l'imputato successivamente ha effettiva conoscenza dell'udienza e non viene dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
  • Per fare valere con successo una censura sul vizio di motivazione in cassazione occorre che la doglianza sia effettivamente proposta nei termini previsti e che il ricorrente abbia indicato una diversa e concreta ricostruzione dei fatti; limitarsi ad affermare genericamente la carenza di dolo non è sufficiente.
  • Quando giudici di merito (tribunale e corte di appello) forniscono argomentazioni coerenti e complementari, la Cassazione tende a ritenere integrata la motivazione, salvo palese illogicità o contrasto con la prova.
  • La qualificazione del fatto come tentata evasione si fonda non solo sulla posizione fisica dell'imputato (es. altezza della cella) ma sulle modalità dell'azione, sugli strumenti impiegati e sull'entità dei danni o del foro praticato, che possono far emergere il dolo di evadere.
  • Il ricorrente che non dimostri un concreto pregiudizio processuale derivante da un atto viziato difficilmente otterrà l'annullamento per nullità in sede di impugnazione; l'onere di provare il danno è rilevante.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai motivi ammessi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della cassa delle ammende.

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