Cassazione Penale, Sentenza n. 48580/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: 1) nullità dell'ordinanza con cui il Tribunale di Benevento dichiarò la sua assenza all'udienza del 27/02/2019 per mancata notifica dell'ordine di rinvio, deducendo che tale dichiarazione era illegittima perché l'imputato si trovava in stato di detenzione per altra causa e non aveva l'onere di comunicare l'impedimento; da ciò deriverebbe la nullità degli atti successivi e della sentenza; inoltre si censurava la valutazione della Corte di appello circa la sanatoria della nullità per conoscenza successiva del processo. 2) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come tentata evasione (art. 56 e 385 c.p.): la difesa sosteneva che si trattò al più di un tentativo di danneggiamento della parete della cella e non di un atto con dolo di evasione, e criticava la motivazione, ritenuta carente e non rispondente alle specifiche contestazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure come manifestamente infondate. Sul primo motivo la Cassazione ha ritenuto che, pur essendovi stata una nullità per mancata notifica dell'ordine di rinvio del 27/02/2019, tale nullità si è sanata mediamente con la successiva notifica, a mani, dell'ordinanza di rinvio al 30/10/2019 (notificata il 12/07/2019); tra le due date non risultarono atti istruttori essenziali, e l'istruttoria si svolse solo il 12/02/2020; inoltre il ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa né interesse concreto a far valere la nullità in sede di impugnazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente: la condotta (demolizione della parete esterna del bagno della cella in prossimità della finestra, con ampliamento del foro) e il comportamento dell'imputato quando sorpreso sono stati valutati come indicativi del dolo di evasione; la motivazione di merito (Tribunale e Corte di appello) forma un corpo argomentativo coerente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro tremila.
Norme richiamate
Norma sulla punibilità del tentativo; utilizzata per qualificare la condotta come tentata evasione quando gli atti posti in essere dimostrano il proposito di sottrarsi alla custodia, benché non completati.
Definizione del delitto di evasione; interpretato in combinato con l'elemento soggettivo per ritenere sussistente il dolo quando le modalità dell'azione e l'ampiezza del foro risultano idonee a realizzare l'evasione.
Norma sulla resistenza a pubblico ufficiale: richiamata rispetto al comportamento dell'imputato quando sorpreso dagli agenti.
Regola sulla dichiarazione di assenza dell'imputato: la Corte ha valutato la mancata notifica dell'ordine di rinvio come originante una nullità ma suscettibile di sanatoria per successiva conoscenza dell'udienza senza pregiudizio concreto.
art. 420, 420 ter cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto delle procedure di formazione del dibattimento e dei casi di assenza dell'imputato; la Corte ha valutato la rilevanza procedurale degli atti compiuti e l'assenza di pregiudizio.
art. 178 lett. c) e art. 484 comma 2-bis cod. proc. pen.
Norme processuali citate nella censura relativa alle nullità e alla loro efficacia, richiamate per valutare i limiti della deducibilità di nullità in sede di impugnazione.
art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Disposizioni sulle ragioni ammissibili in cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi proposti non conformi/ammissibili o comunque manifestamente infondati.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020) e successive proroghe
Norme che hanno disciplinato la trattazione scritta del ricorso in Cassazione; richiamate per spiegare il rito con cui si è svolto il giudizio.
sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in ordine alla possibilità di applicare sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile non riconducibile a dolo del ricorrente; la Corte ha disposto il versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato per mancata notifica di un ordine di rinvio può determinare una nullità, ma questa è suscettibile di sanatoria se l'imputato successivamente ha effettiva conoscenza dell'udienza e non viene dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- Per fare valere con successo una censura sul vizio di motivazione in cassazione occorre che la doglianza sia effettivamente proposta nei termini previsti e che il ricorrente abbia indicato una diversa e concreta ricostruzione dei fatti; limitarsi ad affermare genericamente la carenza di dolo non è sufficiente.
- Quando giudici di merito (tribunale e corte di appello) forniscono argomentazioni coerenti e complementari, la Cassazione tende a ritenere integrata la motivazione, salvo palese illogicità o contrasto con la prova.
- La qualificazione del fatto come tentata evasione si fonda non solo sulla posizione fisica dell'imputato (es. altezza della cella) ma sulle modalità dell'azione, sugli strumenti impiegati e sull'entità dei danni o del foro praticato, che possono far emergere il dolo di evadere.
- Il ricorrente che non dimostri un concreto pregiudizio processuale derivante da un atto viziato difficilmente otterrà l'annullamento per nullità in sede di impugnazione; l'onere di provare il danno è rilevante.
- Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai motivi ammessi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della cassa delle ammende.
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