Cassazione Penale, Ordinanza n. 26854/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Nel procedimento esecutivo l'interessato aveva chiesto che sei sentenze irrevocabili fossero unificate sotto il vincolo della continuazione, con riferimento a reati commessi tra il 2012 e il 2016 in Castelvetrano e Mazara del Vallo, indicati come estorsione tentata e consumata, rapina aggravata, lesioni aggravate, furto aggravato e altri. Il giudice dell'esecuzione ha disatteso la richiesta ritenendo insussistente la prova di un medesimo disegno criminoso unitario. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha denunciato violazione di legge, mancanza e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che la decisione avrebbe erroneamente escluso la continuazione anche tra gruppi di reati e avrebbe trascurato la condizione di tossicodipendenza dell'interessato, che sarebbe stata rilevante ai fini dell'unitarietà del disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in realtà censure di merito, volte a contestare la valutazione degli elementi di fatto compiuta dal giudice dell'esecuzione, e comunque aspecifiche perché non si confrontavano con la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte ha osservato che il solo stato di tossicodipendenza non basta, di per sé, a dimostrare la preventiva ideazione unitaria; ha inoltre valorizzato la distanza cronologica tra i fatti e la diversa componente soggettiva dei reati come indici di una scelta di vita complessiva, non di un unico progetto criminoso. Ha infine rilevato che la continuazione per gruppi non risultava essere stata oggetto di specifica richiesta nell'incidente di esecuzione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, con applicazione dell'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; il solo stato di tossicodipendenza non è sufficiente a provarlo.
Nel giudizio di esecuzione la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione deve essere sorretta da elementi idonei e da censure specifiche rispetto alla motivazione del rigetto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
È disposta l'annotazione/omissione dei dati identificativi nei casi previsti dalla norma a tutela della riservatezza.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non è sufficiente allegare un generico stato personale, quale la tossicodipendenza, ma occorrono elementi concreti da cui desumere una preventiva ideazione unitaria dei reati.
- La distanza temporale tra i fatti e la diversa componente soggettiva delle condotte possono legittimamente essere valorizzate per escludere il medesimo disegno criminoso, ricostruendo piuttosto una reiterata scelta di vita criminale.
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanza resa in materia di continuazione, le doglianze devono confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; altrimenti sono inammissibili perché generiche o meramente fattuali.
- La censura che si limiti a contestare la ricostruzione del materiale istruttorio o la valutazione degli indici sintomatici del disegno criminoso non integra un vizio di legittimità, se mira in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito.
- La continuazione 'per gruppi' deve essere oggetto di specifica richiesta in sede di incidente di esecuzione, non potendo essere introdotta in modo implicito in cassazione.
Come è indicizzato
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