Cassazione Penale, Sentenza n. 27810/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per il reato di procurata inosservanza di pena con l'aggravante dell'agevolazione di associazione mafiosa (artt. 390 e 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sulla sussistenza dell'associazione mafiosa e sull'elemento soggettivo della consapevolezza circa l'identità e il ruolo direttivo del latitante (Gallace), asserendo di non aver conosciuto le ragioni dell'ospitalità e i legami tra i presenti e la famiglia Metastasio; 2) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, contestando la concretezza e l'attualità del pericolo, la natura occasionale e temporaneamente limitata della condotta (maggio-settembre 2021), l'assenza di contatti successivi e l'irrilevanza dei precedenti penali remoti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha confermato che vi erano elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del ricorrente circa l'identità di Gallace e il suo perdurante ruolo apicale, desumendoli dalle modalità della condotta (predisposizione di un bunker con allarme e videosorveglianza presso l'impresa familiare, vigilanza del latitante da parte del ricorrente e altri, assistenza materiale e riservatezza degli incontri, incontri con soggetti delle cosche Metastasio-Connito) e dal contesto territoriale e processuale (cointeressenze emerse nel procedimento "MITHOS"). Sul secondo, ha ritenuto che opera la presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e che le modalità gravi e prolungate della condotta rappresentano indici concreti e attuali di pericolosità e di contiguità al tessuto mafioso, tali da giustificare la misura cautelare; i precedenti penali remoti e di modesta rilevanza non incidono sulla solidità della motivazione. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di procurata inosservanza di pena; qui riferita alla contestazione del favoreggiamento del latitante.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Definizione e caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso; la Corte richiede prova non solo dell'identità del boss favorito ma anche della sua capacità di continuare a dirigere l'associazione.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari: una volta emersa una fattispecie grave e circostanziata, grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'assenza di concrete esigenze cautelari.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 44136 del 29/04/2019, Brizzi)
Principio secondo cui per applicare l'aggravante mafiosa nel favoreggiamento è necessario dimostrare la consapevolezza dell'identità del boss e la sua capacità di continuare a dirigere l'associazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 19079 del 19/04/2010, Perna)
Conferma del principio giurisprudenziale sulla necessità di mostrare il perdurante ruolo apicale del latitante per l'aggravante mafiosa.
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante di agevolazione di associazione mafiosa nel favoreggiamento di un latitante non basta la semplice conoscenza dell'identità: è necessario dimostrare elementi che rendano plausibile che il latitante manteneva la capacità di dirigere l'associazione nel periodo del favoreggiamento.
- Elementi materiali come la predisposizione di un rifugio attrezzato (bunker), sistemi di allarme e videosorveglianza, la sorveglianza continuativa e l'organizzazione di incontri riservati costituiscono indici significativi della consapevolezza e della contiguità al circuito mafioso.
- Il contesto territoriale e i legami storici tra famiglie/consorterie (emersi in altri procedimenti) possono rafforzare la valutazione di collegamento e finalità mafiosa anche quando il comportamento del singolo imputato appare limitato nel tempo.
- Ai fini delle esigenze cautelari opera una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) che richiede al ricorrente di fornire elementi concreti per smentire la persistenza del pericolo; il mero decorso del tempo non cancella automaticamente la pericolosità se gli indici oggettivi restano.
- Precedenti penali remoti o di scarsa gravità difficilmente neutralizzano, da soli, la sussistenza delle esigenze cautelari ove esistano elementi recenti e gravi che indicano contiguità con la criminalità organizzata.
- La valutazione cautelare è complessiva e richiede un giudizio di significatività sugli elementi concreti (modalità, durata, ruolo svolto, infrastrutture logistiche) più che sulla occasionalità apparente di singoli comportamenti.
- In situazioni analoghe è utile per la difesa produrre elementi che dimostrino l'assenza di ruolo organizzativo del latitante nel periodo contestato e la mancata consapevolezza del beneficiario rispetto alla natura e agli scopi dell'ospitalità.
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