Cassazione Penale, Ordinanza n. 29144/2026 del 31/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso una circostanza aggravante e ridotto la pena per guida in stato di ebbrezza. Con quattro motivi ha dedotto: 1) l'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p.; 2) l'erronea affermazione della sua responsabilità penale per il reato contestato; 3) l'erroneo diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 4) l'insussistenza della circostanza aggravante relativa alla guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2-bis, cod. strada. Il difensore ha anche depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi, secondo e quarto motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riprodurre censure già svolte contro la decisione di primo grado e già respinte senza una critica argomentata al provvedimento impugnato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era logica, coerente con gli elementi di causa e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
integra il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all'imputato; la sentenza di merito ne ha ritenuto la sussistenza, con riduzione della pena in appello
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
aggravante esclusa dalla Corte d'appello in parziale riforma della sentenza di primo grado
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
richiama l'obbligo di avvertire la facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata
richiamato quale norma che impone la specificità dei motivi di impugnazione
richiamato quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi non specifici o non deducibili
disciplina delle attenuanti generiche; il loro mancato riconoscimento è stato ritenuto sorretto da motivazione insindacabile in cassazione
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza attaccare gli argomenti del giudice di secondo grado, determina inammissibilità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare doglianze già svolte contro la decisione di primo grado e già disattese in appello, senza una critica argomentata del provvedimento impugnato.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia logica, coerente con le risultanze processuali e priva di vizi evidenti.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, seguono per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
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