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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04800/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da segnalazioni effettuate in Centrale Rischi nei confronti di un imprenditore agricolo, ritenute da costui illegittime perché riferite a un debito poi accertato come inesistente o comunque contestato. Il Tribunale aveva riconosciuto un ingente danno patrimoniale e non patrimoniale, ma la Corte d'appello ha riformato in larga parte la decisione: ha escluso la risarcibilità delle segnalazioni qualificabili come 'rischio a revoca' effettuate dall'originario istituto di credito e dalla cessionaria, ritenendole doverose informative sulla natura del rapporto e non, di per sé, lesive della reputazione; ha invece riconosciuto solo un limitato danno non patrimoniale per il breve periodo in cui la cessionaria aveva segnalato la posizione 'a sofferenza', poi rettificata, escludendo però il nesso causale con il successivo diniego di finanziamento e con il lamentato danno patrimoniale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi in cassazione, tutti incentrati su pretesi omessi esami di fatti decisivi, violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., errata valutazione della CTU e delle prove testimoniali, e violazione dei doveri di buona fede e della disciplina bancaria sulle segnalazioni; la cessionaria ha proposto anche ricorso incidentale sul nesso causale, ma tardivamente rispetto al principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi non individuavano un vero omesso esame di fatti storici decisivi, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della CTU, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., poiché la doglianza atteneva in realtà al prudente apprezzamento delle prove. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché volto soltanto a contestare la quantificazione del danno e la valutazione peritale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., essendo stato notificato dopo il ricorso principale e perdendo efficacia in caso di inammissibilità di quest'ultimo. La Corte ha quindi confermato la sostanziale soccombenza del ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese di cassazione, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il n. 5 consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è utilizzabile per chiedere la rivalutazione delle prove o della CTU; la mescolanza di vizi eterogenei rende il motivo inammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato se il giudice attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; la censura non può risolversi nella richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma la Corte non ha accolto la doglianza perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della buona fede contrattuale nelle segnalazioni, ma la censura è stata reputata inammissibile perché meramente fattuale.

  • art. 51 TUB

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle segnalazioni bancarie, senza che la Corte ravvisasse una violazione scrutinabile nei termini dedotti.

  • art. 53 TUB

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle segnalazioni bancarie, senza che la Corte ravvisasse una violazione scrutinabile nei termini dedotti.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale quale fondamento della responsabilità aquiliana per il danno non patrimoniale da segnalazione a sofferenza.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di prova presuntiva del nesso causale.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di presunzioni semplici per dimostrare il nesso causale.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove, della consulenza tecnica o delle deposizioni testimoniali.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a un mezzo di prova un valore legale diverso da quello previsto; è invece inammissibile quando si contesti il mero apprezzamento delle prove.
  • Il ricorso per cassazione deve essere chiaro e autosufficiente quanto all'esposizione dei fatti di causa e alla specifica individuazione dei vizi denunciati; la sovrapposizione indistinta di censure ex art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. determina l'inammissibilità.
  • Nel contenzioso relativo alle segnalazioni bancarie, la segnalazione di un rapporto come 'rischio a revoca' o 'rischio a scadenza' non è di per sé lesiva della reputazione creditizia, salvo che risulti univocamente ingiustificata o manifestamente infondata; diversa valutazione può riguardare la segnalazione 'a sofferenza', che presuppone una valutazione di insolvenza.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione è necessario provare non solo l'erroneità della segnalazione, ma anche il nesso causale tra essa e il pregiudizio allegato, specie quando intervengano altri fattori autonomamente idonei a incidere sul diniego del credito o sulla reputazione commerciale.
  • L'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, secondo la disciplina dell'art. 334 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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