Cassazione Penale, Sentenza n. 00530/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 17/04/2025 che, in rito abbreviato, aveva assolto Golubovic dal reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Il Procuratore generale contestava l'erronea applicazione della norma sul concorso di persone (art. 110 c.p.), sostenendo che la fuga dell'auto con modalità pericolose fosse implicita in un accordo tra conducente e passeggero per sottrarsi al controllo di polizia e che la condotta del passeggero (messaggi scambiati, presunta partecipazione al furto, fuga a piedi successiva) dimostrasse un contributo morale/attivo idoneo a configurare il concorso nel reato di resistenza.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del Procuratore generale e ha confermato la decisione del Tribunale: non è stata provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la partecipazione attiva o un contributo causale rilevante del passeggero alla condotta di resistenza posta in essere dal conducente. La Corte ha richiamato i principi sul concorso morale (possibilità di intesa anche unilaterale o istantanea) ma ha precisato che il contributo, anche atipico, deve avere effettiva valenza causale e non limitarsi ad aumentare ex ante il rischio; la mera presenza a bordo e un comportamento passivo non sono sufficienti. Inoltre la fuga a piedi del ricorrente, valutata dal Tribunale, è stata interpretata come reazione per sottrarsi al coinvolgimento nel furto dopo avere appreso della provenienza furtiva dell'auto, e dunque non idonea a provare il concorso nella resistenza.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
La violenza consiste in un comportamento idoneo a opporsi concretamente e efficacemente all'atto legittimo del pubblico ufficiale; il conducente che fugge ad alta velocità e pone in pericolo terzi integra il reato; per il passeggero occorre prova del contributo attivo o morale che abbia rilevanza causale
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Il concorso può derivare anche da contributi materiali o morali atipici (istigazione, rafforzamento del proposito, adesione), ma il contributo deve avere reale efficienza causale, ossia essere condizione necessaria per la realizzazione del fatto comune; è richiesto lo standard probatorio oltre ogni ragionevole dubbio
Richiamata in relazione alla distinzione tra concorso ordinario e concorso anomalo; la Corte ha distinto i casi in cui il passeggero concorre attivamente da quelli in cui la sua presenza è mera connivenza
art. 611, comma 1‑bis cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per il rito scritto con cui è stato trattato il ricorso
Massime di principio
- La semplice presenza del passeggero in un veicolo da cui il conducente si dà alla fuga non è di per sé indice sufficiente di concorso nel reato di resistenza: è necessario dimostrare un contributo materiale o morale con efficacia causale rilevante.
- Per configurare il concorso morale la prova deve mostrare che il comportamento del passeggero ha effettivamente rafforzato o reso definitivo il proposito criminoso del conducente; non è sufficiente il mero aumento probabilistico del rischio.
- La volontà di concorrere può essere unilaterale o manifestarsi come intesa istantanea, ma comunque va provata la forma concreta del contributo e il nesso causale con l'azione del concorrente principale.
- La fuga a piedi del passeggero, specie se motivata dalla scoperta della provenienza furtiva del veicolo, può indicare assenza di partecipazione al progetto criminoso e non va automaticamente letta come ammissione di concorso.
- Messaggi o contatti tra passeggero e conducente possono essere elementi utili ma non decisivi da soli: il giudice deve valutare il contesto complessivo e spiegare come tali elementi integrino, oltre ogni ragionevole dubbio, un contributo causale rilevante.
- Il giudice di merito ha l'obbligo di motivare espressamente la valutazione circa l'esistenza, la forma e la rilevanza causale del contributo concorsuale; decisioni che non compiono questa disamina rischiano annullamento in caso di errore motivazionale.
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