Cassazione Penale, Sentenza n. 687/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che li aveva dichiarati colpevoli ai sensi dell'art. 5, lett. h), L. n. 283/1962 per avere detenuto per la vendita lattughe contenenti "formetanate cloridrato" oltre i limiti di legge. Hanno proposto due motivi: (1) violazione di legge e applicazione errata della norma penale in bianco (art. 5 L. 283/1962) senza considerare la normativa comunitaria (Reg. CE 178/2002 e altri regolamenti) che, secondo la difesa, attribuirebbe i controlli prevalentemente ai produttori e agli organi competenti, escludendo la responsabilità penale dell'operatore a valle che aveva adempiuto agli obblighi di tracciabilità e al piano "autocontrollo HACCP"; (2) contraddittorietà e travisamento probatorio: i testi sentiti in dibattimento avrebbero riferito che i controlli a campione in punto vendita sono facoltativi e che la società aveva rispettato la normativa di autocontrollo e la rintracciabilità di filiera, circostanze che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'individuazione dei responsabili nell'ambito dell'unità aziendale (La Spina in qualità di direttore del punto vendita e Abate quale figura apicale dell'impresa) e richiamato i principi del Reg. CE 178/2002 che attribuiscono agli operatori del settore alimentare l'obbligo di garantire e verificare il rispetto della normativa alimentare nelle imprese da essi controllate. La Corte ha affermato che l'esistenza formale di un piano HACCP non esonera dalla responsabilità penale se non è efficacemente attuato: l'assenza di controlli analitici (anche se previsti come facoltativi dal piano) e l'immissione in commercio di prodotto con residui oltre i limiti dimostrano la mancata efficacia dell'autocontrollo e integrano il reato di cui all'art. 5 L. 283/1962. Il motivo sul travisamento della prova è stato ritenuto inammissibile perché in cassazione non è consentita la riedizione del merito delle valutazioni testimoniali salvo prova incontrovertibile di alterazione della trasposizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962 n.283, art.5 lett. h)
Il reato punisce la detenzione per la vendita di alimenti contenenti residui di fitosanitari tossici per l'uomo; la Corte ha applicato la norma al commerciante che immette in commercio prodotti sfusi non conformi.
Richiamato per la responsabilità in concorso tra più soggetti all'interno dell'organizzazione aziendale.
Regolamento (CE) n. 178/2002
art. 3 comma 1 n. 3; art. 17 comma 1
Definisce l'"operatore del settore alimentare" e attribuisce agli operatori l'obbligo di garantire e verificare il rispetto della normativa alimentare: la Corte lo usa per identificare i doveri dell'operatore anche a valle nella filiera.
Regolamenti comunitari vari citati dalla difesa
Reg. CEE 852/2004; 882/2004; 396/2005; 1107/2009; 625/2017; art. 113-bis, par. 4 reg. 1234/07; art. 9, par. 1 reg. 1148/01
La difesa li evocava per sostenere una ripartizione dei controlli che escluderebbe la responsabilità penale del punto vendita; la Corte ha invece ritenuto che la normativa comunitaria impone obblighi agli operatori e non impedisce l'applicazione della norma penale in caso di omessa efficacia dell'autocontrollo.
D.Lgs. n. 155/1997 (abrogato) e D.Lgs. n. 193/2007
D.Lgs. n.155/1997; D.Lgs. n.193/2007
Il D.Lgs. 155/1997 introdusse l'autocontrollo HACCP; il principio permane per stabilire che il piano HACCP è obbligatorio ma la sua mera esistenza non esclude la responsabilità penale se non è effettivamente applicato.
Norma procedurale che ha permesso il trattamento cartolare dei ricorsi davanti alla Corte.
Massime di principio
- L'operatore del punto vendita (responsabile del reparto o direttore del punto vendita) può essere ritenuto penalmente responsabile per la commercializzazione di alimenti non conformi anche se non è il produttore, quando non dimostri di aver adottato controlli efficaci.
- La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non esonera dalla responsabilità penale: il piano deve essere concretamente e efficacemente applicato e prevenire i rischi; la presenza di prodotti con residui oltre i limiti dimostra l'inefficacia del piano.
- Controlli analitici a campione, anche se il piano li prevedesse come 'facoltativi', possono essere interpretati come misure cautelari imprescindibili per evitare responsabilità; l'omissione può integrare il reato previsto dall'art. 5 L. 283/1962.
- Il principio di affidamento verso il fornitore non esclude automaticamente la responsabilità dell'operatore che si affida se quest'ultimo ha tenuto una condotta colposa che rende inevitabile il rischio (obbligo di verifica e vigilanza).
- In cassazione la censura per travisamento della prova è limitata: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti o delle testimonianze, salvo chiara e incontrovertibile alterazione della trasposizione probatoria.
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