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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 687/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che li aveva dichiarati colpevoli ai sensi dell'art. 5, lett. h), L. n. 283/1962 per avere detenuto per la vendita lattughe contenenti "formetanate cloridrato" oltre i limiti di legge. Hanno proposto due motivi: (1) violazione di legge e applicazione errata della norma penale in bianco (art. 5 L. 283/1962) senza considerare la normativa comunitaria (Reg. CE 178/2002 e altri regolamenti) che, secondo la difesa, attribuirebbe i controlli prevalentemente ai produttori e agli organi competenti, escludendo la responsabilità penale dell'operatore a valle che aveva adempiuto agli obblighi di tracciabilità e al piano "autocontrollo HACCP"; (2) contraddittorietà e travisamento probatorio: i testi sentiti in dibattimento avrebbero riferito che i controlli a campione in punto vendita sono facoltativi e che la società aveva rispettato la normativa di autocontrollo e la rintracciabilità di filiera, circostanze che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto corretta l'individuazione dei responsabili nell'ambito dell'unità aziendale (La Spina in qualità di direttore del punto vendita e Abate quale figura apicale dell'impresa) e richiamato i principi del Reg. CE 178/2002 che attribuiscono agli operatori del settore alimentare l'obbligo di garantire e verificare il rispetto della normativa alimentare nelle imprese da essi controllate. La Corte ha affermato che l'esistenza formale di un piano HACCP non esonera dalla responsabilità penale se non è efficacemente attuato: l'assenza di controlli analitici (anche se previsti come facoltativi dal piano) e l'immissione in commercio di prodotto con residui oltre i limiti dimostrano la mancata efficacia dell'autocontrollo e integrano il reato di cui all'art. 5 L. 283/1962. Il motivo sul travisamento della prova è stato ritenuto inammissibile perché in cassazione non è consentita la riedizione del merito delle valutazioni testimoniali salvo prova incontrovertibile di alterazione della trasposizione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Legge 30 aprile 1962 n.283, art.5 lett. h)

    Il reato punisce la detenzione per la vendita di alimenti contenenti residui di fitosanitari tossici per l'uomo; la Corte ha applicato la norma al commerciante che immette in commercio prodotti sfusi non conformi.

  • Codice penale

    Richiamato per la responsabilità in concorso tra più soggetti all'interno dell'organizzazione aziendale.

  • Regolamento (CE) n. 178/2002

    art. 3 comma 1 n. 3; art. 17 comma 1

    Definisce l'"operatore del settore alimentare" e attribuisce agli operatori l'obbligo di garantire e verificare il rispetto della normativa alimentare: la Corte lo usa per identificare i doveri dell'operatore anche a valle nella filiera.

  • Regolamenti comunitari vari citati dalla difesa

    Reg. CEE 852/2004; 882/2004; 396/2005; 1107/2009; 625/2017; art. 113-bis, par. 4 reg. 1234/07; art. 9, par. 1 reg. 1148/01

    La difesa li evocava per sostenere una ripartizione dei controlli che escluderebbe la responsabilità penale del punto vendita; la Corte ha invece ritenuto che la normativa comunitaria impone obblighi agli operatori e non impedisce l'applicazione della norma penale in caso di omessa efficacia dell'autocontrollo.

  • D.Lgs. n. 155/1997 (abrogato) e D.Lgs. n. 193/2007

    D.Lgs. n.155/1997; D.Lgs. n.193/2007

    Il D.Lgs. 155/1997 introdusse l'autocontrollo HACCP; il principio permane per stabilire che il piano HACCP è obbligatorio ma la sua mera esistenza non esclude la responsabilità penale se non è effettivamente applicato.

  • D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale che ha permesso il trattamento cartolare dei ricorsi davanti alla Corte.

Massime di principio

  • L'operatore del punto vendita (responsabile del reparto o direttore del punto vendita) può essere ritenuto penalmente responsabile per la commercializzazione di alimenti non conformi anche se non è il produttore, quando non dimostri di aver adottato controlli efficaci.
  • La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non esonera dalla responsabilità penale: il piano deve essere concretamente e efficacemente applicato e prevenire i rischi; la presenza di prodotti con residui oltre i limiti dimostra l'inefficacia del piano.
  • Controlli analitici a campione, anche se il piano li prevedesse come 'facoltativi', possono essere interpretati come misure cautelari imprescindibili per evitare responsabilità; l'omissione può integrare il reato previsto dall'art. 5 L. 283/1962.
  • Il principio di affidamento verso il fornitore non esclude automaticamente la responsabilità dell'operatore che si affida se quest'ultimo ha tenuto una condotta colposa che rende inevitabile il rischio (obbligo di verifica e vigilanza).
  • In cassazione la censura per travisamento della prova è limitata: non è ammessa una nuova valutazione dei fatti o delle testimonianze, salvo chiara e incontrovertibile alterazione della trasposizione probatoria.

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