Cassazione Penale, Ordinanza n. 36580/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 19 febbraio 2026, aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale del 6 agosto 2014 che aveva disposto un’ulteriore proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il detenuto, ristretto presso la Casa circondariale di L’Aquila mentre espia la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per dodici mesi, è sottoposto al regime dal 19 marzo 2009. Ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, contestando la giustificazione della proroga e la valutazione del pericolo di ripresa dei collegamenti con l’organizzazione criminale. La Corte ha rilevato che il ricorso contro la proroga è ammesso per violazione di legge, comprendente la motivazione solo quando sia apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e adeguato l’attualità del pericolo di collegamenti con l’organizzazione criminale: sono stati valorizzati il ruolo apicale del detenuto nel clan, la capacità criminale del gruppo, la sua persistente operatività attestata da recenti indagini, l’assenza di segni di dissociazione e una condotta carceraria non indicativa di adesione al trattamento rieducativo. La motivazione ha inoltre considerato i legami di parentela con componenti del sodalizio e il ruolo del detenuto quale punto di riferimento dell’organizzazione. Le censure riproponevano quelle già formulate nel reclamo senza confrontarsi specificamente con l’argomentazione dell’ordinanza e senza evidenziarne vizi deducibili in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-sexies, legge 26 luglio 1975, n. 354
a mente dell'art. 41 bis, comma 2-sexies, ord. pen., il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha prorogato il regime differenziato solo per violazione di legge;
Il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di proroga del regime differenziato è ammesso per violazione di legge; tale limite comprende la mancanza di motivazione quando questa sia apparente o radicalmente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico.
art. 41-bis, comma 2-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
la proroga del regime detentivo differenziato può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti
La proroga è giustificata quando risulti attuale il pericolo che il condannato mantenga o riprenda contatti con l’associazione criminale. Gli indicatori normativi sono non esaustivi e non devono necessariamente essere sopravvenuti; il mero decorso del tempo o un generico richiamo ai risultati del trattamento penitenziario non bastano a dimostrare il venir meno del pericolo.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se non risultano elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro la proroga del regime detentivo differenziato, la violazione di legge comprende il vizio di motivazione soltanto quando questa sia apparente o talmente incoerente, incompleta o illogica da non consentire di comprendere il percorso seguito dal giudice di sorveglianza.
- La proroga del regime detentivo differenziato richiede una valutazione concreta dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’organizzazione criminale. Possono essere considerati, anche se non sopravvenuti, il ruolo del detenuto nel sodalizio, la capacità criminale e la persistente operatività dell’organizzazione, nonché l’assenza di elementi che dimostrino il venir meno del pericolo.
- Il mero trascorrere del tempo dall’applicazione del regime differenziato e il richiamo apodittico a risultati non precisati del trattamento penitenziario non sono, da soli, sufficienti a dimostrare il venir meno del pericolo di collegamenti con l’esterno.
- Sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre le critiche già rivolte al provvedimento reclamato senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e senza individuare un vizio rientrante nei limiti del sindacato di legittimità.
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