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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06919/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto indicato nel provvedimento. Ha dedotto due censure entrambe qualificate come vizi di motivazione: da un lato, l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; dall'altro, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata aveva ritenuto che la finalità di nascondere alla proprietaria della vettura i precedenti penali non escludesse il dolo e che la particolare tenuità dovesse essere negata per la volontà di raggirare i carabinieri sul mancato possesso della patente, in presenza di gravi e numerosi precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Ha osservato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato logico-argomentativo e non può estendersi alla rivalutazione delle acquisizioni processuali. Ha quindi ritenuto immune da vizi la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla sussistenza del dolo, sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p.

    Richiamato come disposizione relativa al reato ascritto al ricorrente, ma nel testo trasmesso è indicato con una qualificazione non coerente con la rubrica dell'articolo.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusa dalla Corte di merito e la cui esclusione è stata ritenuta immune da vizi in sede di legittimità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è censurabile solo nei limiti del contrasto logico con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento, non potendo la Cassazione rivalutare il merito probatorio.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta priva di vizi riconducibili alla nozione di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è deducibile solo quando il ragionamento decisorio presenti un contrasto logico interno o con massime di esperienza, non essendo consentita una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la sentenza impugnata offra una motivazione logica e coerente sul dolo o su altri profili fattuali.
  • La finalità di occultare ad altri determinati elementi personali o precedenti non esclude di per sé il dolo del reato se la sentenza di merito spieghi logicamente la consapevolezza e volontarietà della condotta.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione non manifestamente illogica, specie in presenza di precedenti penali e di una condotta connotata da intenzionalità fraudolenta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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