Cassazione Penale, Sentenza n. 34271/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 575 cod. pen. (fatto dell'8/12/2022). I motivi di ricorso contestavano: 1) l'esclusione della legittima difesa; 2) il travisamento e la mancata considerazione di prove favorevoli (intercettazioni, deposizioni e consulenze); 3) l'esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa e della legittima difesa putativa; 4) la mancata motivazione sul riconoscimento dell'attenuante della provocazione; 5) la mancata motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso (motivi dichiarati infondati o inammissibili). In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza d'appello ha valutato non credibile la versione difensiva sulla presunta aggressione (assenza di segni compatibili con un prolungato tentativo di strangolamento, contraddizioni nelle versioni e assenza di tracce di sangue); il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (non sono state allegate/interamente indicate le intercettazioni o elementi contestati) e per genericità; il terzo motivo è inammissibile o infondato perché l'eccesso colposo presuppone l'accertamento di una aggressione, che qui è stato escluso, e la legittima difesa putativa richiede dati oggettivi giustificativi mancanti; il quarto motivo (provocazione) è infondato perché la sentenza di secondo grado, pur senza risposta specifica, ha implicitamente rigettato il motivo spiegando che non risultano prove di aggressione e che la reazione era sproporzionata; il quinto motivo (attenuanti generiche) è inammissibile perché la deduzione era generica e non argomentata. Conseguenze processuali: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di parte civile; si mantiene la pena rideterminata in appello (6 anni e 8 mesi).
Norme richiamate
Disciplina la legittima difesa come causa di giustificazione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori non dimostrassero la sussistenza della causa di giustificazione
Norma che incrimina l'omicidio; rappresenta il capo di imputazione per cui l'imputato è stato condannato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita l'estensione della motivazione del ricorso in cassazione ai soli punti necessari; qui il ricorso è stato esaminato nei limiti richiesti
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non averne commesso, o per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova quando il fatto non risulta provato; la Corte ricorda che il mero dubbio astratto non legittima l'assoluzione se non vi sono elementi concreti a favore della scriminante
Riguarda le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la relativa deduzione inammissibile quando proposta in forma generica e senza adeguata argomentazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nel provvedimento
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna del soccombente al pagamento delle spese di parte civile; la Corte ha condannato il ricorrente in ossequio al principio della soccombenza
Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omissione di generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della legittima difesa (o della legittima difesa putativa) occorrono elementi oggettivi concreti e non la sola affermazione soggettiva: il giudice valuta segni fisici, coerenza delle versioni e circostanze fattuali
- Il dubbio astratto sulla ricostruzione dei fatti non obbliga all'assoluzione ex art. 530, comma 2: serve prova o elementi concreti a favore della scriminante
- In cassazione i motivi che non sono autosufficienti (es. che non riportano o allegano gli atti decisivi, come intercettazioni) sono inammissibili: ogni deduzione deve essere autosufficiente
- Le deduzioni generiche (es.: "particolare natura ed entità del fatto" senza specificazioni) non obbligano il giudice d'appello né la Corte di cassazione a un esame motivato: bisogna argomentare specificamente la richiesta di attenuanti
- Il giudice di merito può implicitamente rigettare questioni non affrontate esplicitamente se dal complessivo corpo motivazionale risulta che sono state valutate e ritenute non decisive
- Contraddizioni nelle versioni dell'imputato e elementi materiali incompatibili con la sua narrazione (assenza di segni, tracce di sangue, dinamica incoerente) diminuiscono la credibilità della difesa basata su una scriminante
- Per contestare in cassazione la valutazione probatoria del merito è necessario dedurre errori logico-giuridici manifesti o violazioni di legge; lodi critiche generiche o basate su documentazione non prodotta risultano inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34179/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34180/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34181/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34182/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34183/2025 del 20/10/2025
- Sentenza penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34185/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →