Cassazione Penale, Ordinanza n. 13976/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna già confermata in appello per il reato di rissa è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua condanna per rissa. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'erronea valutazione e la mancata assunzione di elementi probatori, lamentando che in secondo grado non era stato sentito un testimone che, tuttavia, non era stato inserito nella lista testimoniale. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa ex art. 52 cod. pen. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la mancata rinnovazione istruttoria in appello può integrare il vizio dedotto solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; ha reputato il secondo motivo manifestamente infondato perché, in materia di rissa, la legittima difesa è normalmente incompatibile con la volontaria partecipazione alla situazione di pericolo, salvo un caso eccezionale di offesa assolutamente imprevedibile e sproporzionata, non ravvisato nel caso concreto.
Norme richiamate
primo comma e secondo comma
individua il reato di rissa oggetto della condanna confermata in appello.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
il vizio per mancata assunzione di prove è deducibile solo se si tratta di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
la legittima difesa è ritenuta inapplicabile al reato di rissa, salvo l'ipotesi eccezionale di offesa assolutamente imprevedibile e sproporzionata.
è richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non integra di per sé il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; il motivo è ammissibile solo se la prova non assunta è sopravvenuta o è stata scoperta dopo la sentenza di primo grado.
- Nel reato di rissa la legittima difesa non è, di regola, configurabile, perché i partecipanti accettano volontariamente la situazione di reciproco pericolo in cui si collocano e la loro difesa non può dirsi necessitata.
- Solo in un caso eccezionale può prospettarsi la legittima difesa in relazione alla rissa, ossia quando l'offesa sia assolutamente imprevedibile e sproporzionata rispetto alla situazione accettata, tale da costituire una nuova, autonoma e ingiusta aggressione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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