Cassazione Penale, Sentenza n. 21540/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/11/2023 del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 5/10/2023. Il ricorrente contestava la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, deducendo un radicale mutamento del contesto socio-ambientale (contratto di lavoro 2023 con Verdeidea s.r.l.) e la mancanza di elementi concreti che dimostrassero la persistenza di una propensione a delinquere. Inoltre, si censurava l'insufficiente motivazione sull'adeguatezza della misura custodiale: si sosteneva che la detenzione domiciliare sarebbe stata idonea, essendo l'imputato indicato come fornitore e non come venditore al dettaglio, in assenza di contestazioni di reati associativi o di collaboratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la correttezza della motivazione del giudice del riesame, che ha valutato l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale. Il Tribunale aveva rilevato l'inidoneità probatoria della documentazione sul lavoro (copie non verificate, mancanza di prove di percezione retribuzione e di comunicazioni agli enti competenti) e aveva fatto riferimento a precedenti concreti: arresto in flagranza con rinvenimento di 2,800 kg di hashish, macchinario per la confezione, contatti con soggetti pluripregiudicati e successiva condanna per spaccio nel 2021. Alla luce di tali elementi la misura carceraria è stata ritenuta necessaria e proporzionata e gli arresti domiciliari (anche con controllo elettronico) giudicati inidonei a interrompere i contatti criminali. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, artt. 110 e 73, comma 1
Indicano il quadro normativo dei reati relativi agli stupefacenti e la fattispecie di concorso (art.110) e la specifica disciplina delle sostanze stupefacenti (art.73). Sono le norme in base alle quali sono formulati i capi di imputazione.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Disciplina le esigenze cautelari richiedendo, tra l'altro, il pericolo di reiterazione. La Corte interpreta il requisito dell'"attualità" come prognosi basata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità, contesto), non come mera imminenza di occasioni operative.
Riguarda le misure di controllo a distanza (monitoraggio elettronico). La Corte osserva che l'esclusione dell'idoneità degli arresti domiciliari implica anche l'inopportunità del controllo elettronico quando tale regime non interrompe i contatti criminali.
Ha reso espressa nel testo dell'art. 274 la nozione di "attualità" del pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea che tale requisito richiede una valutazione prognostica e non equivale all'imminenza di specifiche opportunità di reato.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio della motivazione). La Corte richiama i limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di fatto, ammettendo il riesame solo per violazioni di legge o manifesta illogicità.
Massime di principio
- Per opporsi efficacemente a misure cautelari per pericolo di reiterazione è necessario produrre prove documentali autentiche e verificabili del radicale cambiamento del contesto (es. contratti registrati, buste paga, comunicazioni agli enti previdenziali) e dimostrare l'effettiva percezione del reddito.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente sulla base delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale: non è sufficiente il mero decorso del tempo, ma serve dimostrare l'assenza di elementi che indichino continuità o propensione alla delinquenza.
- La cassazione ha poteri di sindacato limitati: non riesamina liberamente i fatti o le valutazioni probatorie del giudice di merito, potendo accogliere il ricorso solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
- Per contestare l'adeguatezza della misura custodiale in favore degli arresti domiciliari o del braccialetto elettronico, occorre spiegare concretamente perché tali misure interromperebbero i contatti criminali (ad esempio assenza di reti di contatti, controllo effettivo degli accessi), e non limitarsi a deduzioni generiche.
- La presenza di precedenti specifici, elementi concreti di ingente disponibilità di stupefacente o strumenti per l'attività illecita e contatti con soggetti pluripregiudicati rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano misure più severe.
- Se si contesta la genuinità di documenti prodotti a difesa (contratti, attestazioni), è importante allegare documentazione originale o acquisibile presso terzi (datori di lavoro, INPS, centrali di rischio) per evitare che il giudice li ritenga inidonei.
- Nel formulare il ricorso per cassazione è strategico individuare specifiche violazioni di legge o passaggi motivazionali manifestamente illogici, evitando censure che si risolvono in una mera diversa valutazione dei fatti.
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