Cassazione Penale, Sentenza n. 24440/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare (ex art.47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) perche' la pena residua risultava superiore al limite di legge. Il ricorrente denunciava la declaratoria "de plano" dell'inammissibilita' senza contraddittorio nonostante fosse stata fissata udienza in camera di consiglio, e contestava altresi' il mancato "scioglimento" del provvedimento di cumulo emesso successivamente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il decreto di inammissibilita' era legittimo poiche' fondato sull'entità della pena residua (anni 4, mesi 2, giorni 25) risultante dal provvedimento di cumulo del 7/11/2022, che esclude l'ammissibilita' delle misure richieste. La Corte ha chiarito che il potere di dichiarare inammissibili "de plano" e' consentito quando la carenza delle condizioni di legge e' immediatamente evidente e non richiede valutazioni discrezionali o accertamenti di merito. Ha inoltre ritenuto che la fissazione dell'udienza in camera di consiglio non precludeva l'emissione del decreto quando questo si fonda su una valutazione di natura meramente oggettiva/administrativa (pena residua superiore ai limiti). Il mancato scioglimento del cumulo non era rilevante nella fattispecie, posto che lo scioglimento si pone in ipotesi diverse, connesse ai reati ostativi (art.4-bis Ord. pen.). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.666, comma 2, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione/sorveglianza di dichiarare l'inammissibilita' con decreto "de plano" e senza contraddittorio quando l'istanza e' gia' manifestamente infondata o fondata sugli stessi elementi di una precedente domanda, ossia quando la carenza delle condizioni di legge e' rilevabile "ictu oculi" e non richiede accertamenti o valutazioni discrezionali
art.47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Disciplinazione delle misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) e dei limiti di ammissibilita' in relazione alla pena residua; la loro ammissibilita' puo' essere esclusa se la pena residua eccede i limiti previsti
artt.678, comma 1 e 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il procedimento di sorveglianza segue il modello dell'art.666; il combinato disposto ammette, in deroga alla regola dell'udienza con contraddittorio, l'adozione di un decreto in caso di manifesta infondatazza o assenza di condizioni di legge
Norma richiamata in tema di procedimento di esecuzione/sorveglianza e relative garanzie procedurali; utilizzata nel ricorso per contestare l'assenza di contraddittorio
art.4-bis, Ordinamento penitenziario
Disciplina i reati ostativi alla concessione di misure alternative; il provvedimento ha osservato che lo "scioglimento del cumulo" e le sue conseguenze si valutano soprattutto nelle ipotesi ostative contemplate da questa norma, non nella fattispecie esaminata
art.178 e 179, cod. proc. pen.
Richiamate in tema di nullita' rilevabili d'ufficio; la giurisprudenza indica che l'erronea applicazione delle regole sulla citazione/contraddittorio puo' comportare nullita' di carattere assoluto
Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di riproduzione dei motivi in cassazione; il ricorso e' stato esaminato nei limiti consentiti
art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di norme di diritto; il ricorrente ha dedotto violazioni di questa specie
Massime di principio
- Il giudice puo' dichiarare l'inammissibilita' "de plano" solo quando la mancanza delle condizioni di legge e' immediatamente evidente (ictu oculi) e non richiede accertamenti di fatto o valutazioni discrezionali;
- La presenza di una pena residua superiore ai limiti previsti costituisce una causa oggettiva che legittima l'inammissibilita' senza necessità di contraddittorio, se documentalmente provata (es. provvedimento di cumulo)
- La fissazione di un'udienza in camera di consiglio non impedisce automaticamente l'adozione di un decreto di inammissibilita' quando la decisione sia basata su un motivo puramente oggettivo/ amministrativo facilmente verificabile
- Se la decisione anticipa in maniera sostanziale il merito richiedendo valutazioni complesse o discrezionali, l'omissione del contraddittorio determina nullita' rilevabile d'ufficio e puo' portare all'annullamento senza rinvio
- Il "scioglimento del cumulo" deve essere valutato quando le questioni attengono a ostativita' previste dall'art.4-bis; in assenza di ostativita' rilevante, il semplice esito del cumulo (aumento della pena residua) puo' giustificare l'inammissibilita' oggettiva
- Difensivamente, verificare preventivamente il calcolo della pena residua e la presenza di provvedimenti di cumulo; in caso di dubbio sulla necessità di valutazioni di merito, richiedere espressamente la fissazione dell'udienza e documentare gli elementi che potrebbero modificare la valutazione di ammissibilita'
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