Ordinanza n. 3417/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento a) del provvedimento comunicato il 4.03.2026 con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in relazione alla procedura di mobilità/interpello anno 2024 per gli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente solo 5 punti; b) in parte qua, della graduatoria definitiva afferente la procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6.08.2021 (di seguito solo P.C.D.) o di altro atto generale, materialmente non conosciuto; c) del Provvedimento Capo Dipartimento (di seguito solo P.C.D.) del 6.08.2021 o di altro atto generale, materialmente non conosciuto, regolante la procedura di mobilità/interpello - anno 2024, nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/1992 e sub.te nella parte in cui (art. 12 comma 7) non consente l’attribuzione dei 4 punti ivi previsti per l’assistenza a parente disabile, per tutte le sedi indicate in domanda di trasferimento, limitando tale attribuzione di punteggio ad una sola sede nella stessa regione del domicilio della persona con disabilità; d) di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguenziale comunque lesivo compreso, se ed in quanto lesivo, in parte qua, la nota m_dg GDAP. 08/09/2021.03227181.U di trasmissione del provvedimento sub b); e per l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto nella graduatoria finale della procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6/08/2021, il diritto di precedenza ex art. 33 comma 5 l. 104/92 s.m.i. su entrambe le sedi indicate in domanda di mobilità con il punteggio complessivo pari a 13; e, in via gradata, per l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, nella graduatoria finale della procedura di mobilità/interpello anno 2024 degli appartenenti ai ruoli agenti e assistenti, sovraintendente ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria, redatta in applicazione del Provvedimento Capo Dipartimento del 6/08/2021, il punteggio complessivo pari a 17, su entrambe le sedi indicate in domanda di mobilità;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione di 5 punti e graduatoria definitiva della procedura di mobilità/interpello 2024, nonché il provvedimento generale che disciplina la procedura nella parte relativa alla precedenza e al punteggio per l’assistenza a un familiare disabile
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunicato il 4 marzo 2026, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria gli ha attribuito 5 punti nella procedura di mobilità/interpello 2024, la graduatoria definitiva e il Provvedimento del Capo Dipartimento del 6 agosto 2021, nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e limita l’attribuzione di 4 punti per l’assistenza a un parente disabile a una sola sede nella stessa regione del domicilio della persona assistita. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto al riconoscimento della precedenza su entrambe le sedi indicate, con punteggio complessivo di 13, o, in subordine, del punteggio complessivo di 17 su entrambe le sedi. Nel contraddittorio instaurato sulla possibile incompetenza territoriale, il ricorrente ha sostenuto che la graduatoria fosse costituita da atti plurimi autonomamente impugnabili presso la sede di servizio, produttivi di effetti circoscritti alla sede locale.
La decisione
Il TAR Campania ha dichiarato d’ufficio la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto decisiva l’impugnazione del Provvedimento del Capo Dipartimento del 6 agosto 2021, atto generale adottato da un’Amministrazione centrale e destinato a disciplinare unitariamente, con effetti su scala nazionale, la procedura di mobilità/interpello. Per controversie relative ad atti i cui effetti non siano limitati al territorio di una Regione, il foro speciale della sede di servizio del dipendente cede rispetto al foro generale della sede dell’Autorità emanante. Poiché l’Amministrazione emanante ha sede a Roma, è competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il difetto di competenza è stato rilevato anche d’ufficio ai sensi dell’art. 15 c.p.a., previa assegnazione alle parti di un termine per controdedurre ai sensi dell’art. 73 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni.
Norme richiamate
La disposizione è invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto di precedenza nella procedura di mobilità per l’assistenza a un familiare disabile; il TAR non si pronuncia nel merito della sua applicazione.
“il difetto di competenza è rilevato, anche d’ufficio, con ordinanza che indica il giudice competente”
Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d’ufficio e deve essere dichiarato con indicazione del giudice ritenuto competente.
Il Collegio ha utilizzato la disposizione per garantire alle parti il contraddittorio sulla possibile incompetenza territoriale prima della decisione.
Massime di principio
- Quando un dipendente pubblico impugna anche un atto generale adottato da un’Amministrazione centrale e produttivo di effetti non limitati al territorio di una Regione, la competenza territoriale non si radica automaticamente presso il TAR della sede di servizio; il foro speciale del pubblico impiego cede a favore del foro generale della sede dell’Autorità emanante.
- Un atto generale che disciplina unitariamente e su scala nazionale una procedura di mobilità del personale costituisce, ai fini della competenza territoriale, un atto a portata unitaria; la sua impugnazione radica la competenza presso il giudice della sede dell’Amministrazione centrale emanante.
- Il difetto di competenza territoriale può essere rilevato d’ufficio dal giudice, ma prima della decisione deve essere assicurato il contraddittorio sulle relative ragioni, mediante il procedimento previsto dal codice del processo amministrativo.
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