Cassazione Penale, Sentenza n. 32075/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 336 cod. pen.: la difesa contestava che la Corte di appello avesse errato nel qualificare la condotta come rientrante nel primo comma dell'art. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale non dirette a costringerlo a compiere un atto d'ufficio) avendo confluito illegittimamente il movente (il desiderio di ottenere psicofarmaci in sovrappiù) con il dolo specifico. La censura centrale è che i giudici di merito avrebbero sovrapposto l'atto specifico che si voleva costringere il pubblico ufficiale a compiere con il movente che spingeva l'agente a perpretare la condotta, senza individuare compiutamente se la finalità fosse quella di costringere l'agente a compiere un atto proprio dell'ufficio (es. chiamare il medico penitenziario).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricostruito i fatti e stabilito che l'elemento intenzionale rilevante era la volontà di costringere l'agente di Polizia penitenziaria a inoltrare senza ritardo la richiesta di una nuova visita medica al sanitario competente (atto proprio dell'ufficio e idoneo a consentire l'aumento della posologia). Ha quindi affermato che la Corte di appello aveva indebitamente confuso movente e dolo specifico. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e il fatto è stato riqualificato ai sensi dell'art. 336, comma 2, cod. pen. (ipotesi meno grave). Si è disposto il rinvio per nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio e alle conseguenti statuizioni.
Norme richiamate
Distinzione tra la fattispecie di cui al primo comma (violenza/minaccia non dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto d'ufficio) e il secondo comma (violenza/minaccia dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto proprio dell'ufficio). La Corte ha ritenuto integrato il secondo comma perché l'atto richiesto (inoltrare la richiesta di visita medica al sanitario competente) rientra tra i compiti dell'ufficio.
Richiamato nella fase di discussione sulla possibilità di confrontare fattispecie ai fini di equivalenza/attenuazione: la Corte d'appello aveva escluso la riqualificazione per un presunto giudizio di equivalenza, ma la Cassazione ha rilevato l'errore di metodo poiché il secondo comma configura autonoma fattispecie non assimilabile per comparazione.
Richiama il principio secondo cui occorre individuare il coefficiente psichico (dolo specifico) dell'agente: va separata la finalità immediata (atto dell'ufficio che si intende ottenere) dal movente (l'interesse personale).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale utilizzata per il riassunto del motivo di ricorso ai fini di ammissibilità e formulazione sintetica del motivo.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato per lo svolgimento del procedimento in Cassazione con trattazione scritta (normativa emergenziale/organizzativa sul rito).
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 2675 del 18/10/2021 (Rv. 282772)
Solleva il principio che il movente, sebbene probatorio per il dolo, è distinto dalla finalità rilevante ai fini della configurazione dell'elemento soggettivo dell'art. 336; è stata richiamata per confermare la necessità di individuare lo specifico atto che si voleva costringere il pubblico ufficiale a compiere.
Massime di principio
- Distinguere sempre movente e dolo specifico: per l'art. 336 comma 2 è decisivo che la violenza o la minaccia siano dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto proprio dell'ufficio, non basta il mero interesse personale dell'agente.
- In casi simili valutare se l'atto richiesto rientri effettivamente nelle competenze del pubblico ufficiale o se richieda l'intervento di altro soggetto competente; se l'azione volta a ottenere un intervento di terzi è quella concretamente richiesta al pubblico ufficiale (es. inoltrare richiesta al sanitario), può sussistere il secondo comma.
- La prova deve mostrare la finalità immediata dell'azione delittuosa (es. richieste esplicite rivolte al pubblico ufficiale, condotte dirette a costringerlo a compiere proprio quell'atto), non solo il movente generale (es. procurarsi farmaci).
- Per la difesa: contestare l'esistenza del dolo specifico quando la condotta dimostra solo un intento personale e non la volontà di ottenere un atto d'ufficio; mettere in evidenza incompetenza o impossibilità dell'agente a compiere l'atto richiesto.
- Per l'accusa: provare in modo puntuale che l'imputato ha voluto e cercato di costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio (tempestività della richiesta, modalità rivolte all'agente, consapevolezza dell'agente circa il dovere di compiere l'atto).
- La riqulificazione del reato è possibile in Cassazione se emerge che il fatto rientra in diversa fattispecie (più grave o meno grave) quando la motivazione della sentenza impugnata risulta carente o errata su punto decisivo.
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