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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33676/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per Irpef e Irap 2012, con cui venivano recuperati a tassazione redditi non dichiarati ritenuti derivare dalla vendita di un determinato quantitativo di materiale ferroso. In giudizio il contribuente aveva prodotto documenti, indicati come buoni di consegna, che riportavano l'entità del materiale ferroso e che richiamava per contestare la pretesa fiscale. Nel ricorso per cassazione censurava la sentenza della CTR Puglia che aveva ritenuto inapplicabile l'art. 214 c.p.c. al caso, osservando che il disconoscimento della sottoscrizione dei documenti da lui prodotti non poteva avvenire ai sensi di quella norma. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 214 c.p.c. sostenendo che il giudice di merito avesse errato nell'affermare l'incongruità della sua invocazione di tale disposizione. Con il secondo motivo lamentava che la CTR avesse rilevato d'ufficio la tardività del disconoscimento, assumendo che tale rilievo non fosse consentito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 214 c.p.c. disciplina il disconoscimento della scrittura privata da parte del soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, e non della parte che ha prodotto il documento e ne contesti poi l'autenticità; in tale ipotesi non opera la procedura di disconoscimento/verificazione, ma la parte deve provare la falsità con gli ordinari mezzi. È stato quindi correttamente ritenuto inapplicabile l'art. 214 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché investiva un inciso della sentenza di merito sulla tardività del disconoscimento, affermazione considerata non decisiva e comunque logicamente recessiva rispetto alla ratio corretta dell'inapplicabilità dell'art. 214 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Colui contro il quale e' prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione

    La facoltà di disconoscere la scrittura privata spetta solo alla parte contro la quale il documento è prodotto; se il documento è stato prodotto dalla stessa parte che poi ne contesta l'autenticità, la norma non si applica e la falsità della sottoscrizione va provata con gli ordinari mezzi.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato implicitamente come norma che presuppone la produzione del documento da parte dell'altra parte e quindi non applicabile quando la contestazione proviene dall'apparente sottoscrittore.

  • art. 100 c.p.c.

    Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché diretto contro un'affermazione non decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 c.p.c. è esperibile solo dalla parte contro la quale la scrittura è prodotta; la parte che abbia prodotto il documento e ne contesti successivamente l'autenticità non può avvalersi di quel meccanismo processuale.
  • Quando la firma di un documento prodotto dalla stessa parte è contestata, non opera l'onere della verificazione ex artt. 214-215 c.p.c., ma la parte che allega la falsità deve dimostrarla con i mezzi ordinari di prova.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando censura una proposizione meramente incidentale o non decisiva della sentenza, in presenza di una ratio autonoma e sufficiente non attinta dalla doglianza.
  • Il giudice può utilizzare il rilievo della corretta inapplicabilità di una norma processuale anche se la sentenza di merito contiene ulteriori argomentazioni incidentali sulla tempestività della contestazione, purché tali argomentazioni non siano decisive.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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