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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36437/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un'associazione professionale forense aveva svolto per anni attività legale in favore di un gruppo assicurativo sulla base di una convenzione quadro del 2007, poi rinnovata con una convenzione del 2013. Dopo la sospensione dei pagamenti, l'associazione aveva ottenuto più decreti ingiuntivi per singole fatture relative a incarichi professionali maturati nel tempo. La compagnia assicurativa aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito; il giudice di pace aveva rigettato le opposizioni, il tribunale in appello aveva confermato la sostanziale impostazione sul frazionamento abusivo ma aveva ritenuto che la sanzione si esaurisse nella compensazione delle spese di opposizione. L'associazione ricorreva per cassazione con sei motivi: contestava l'ammissibilità dell'appello e la supposta novità delle doglianze sul frazionamento; invocava il giudicato esterno derivante da precedenti decisioni di pace che avrebbero escluso il frazionamento; censurava la qualificazione della convenzione del 2007 come contratto normativo e l'affermazione dell'unitarietà del rapporto, sostenendo che ogni incarico professionale avesse fonte autonoma; lamentava poi l'omessa pronuncia sulla lite temeraria e la compensazione delle spese. La compagnia assicurativa resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che, una volta accertato l'abusivo frazionamento, il giudice avrebbe dovuto eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli della condotta, non limitandosi a compensare le spese dell'opposizione ma incidendo anche sulle spese della fase monitoria.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale: ha ritenuto che le questioni sul frazionamento fossero già state dedotte in primo grado, che il preteso giudicato esterno non fosse dimostrato e, soprattutto, che il tribunale avesse correttamente qualificato la convenzione quadro come accordo idoneo a regolare unitariamente i compensi futuri e pregressi, sicché i singoli crediti professionali, pur distinti, erano riconducibili a un rapporto unitario e non potevano essere azionati separatamente senza un oggettivo interesse alla tutela frazionata. I motivi quarto, quinto e sesto del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. È stato invece accolto il ricorso incidentale della compagnia assicurativa: la Corte ha precisato che l'abusivo frazionamento del credito non produce solo conseguenze sulle spese dell'opposizione, ma impone di neutralizzare tutti gli effetti distorsivi della frammentazione, compresi quelli della fase monitoria, mediante la regolazione delle spese e, se del caso, la revoca dei decreti ingiuntivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è ammissibile se individua le parti della decisione da riesaminare e i motivi di dissenso in modo sufficiente a consentire il controllo del giudice.

  • art. 345 c.p.c.

    È scrutinata l'ammissibilità delle difese e dei motivi nuovi in appello, ma nel caso concreto le contestazioni sul frazionamento erano già state proposte in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è esclusa perché il tema del frazionamento e della revoca dei decreti era già nel perimetro delle difese.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato e alla mancata impugnazione di precedenti statuizioni.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per la possibile devoluzione in appello delle questioni non riproposte, ma la Corte esclude che vi fosse un giudicato ostativo.

  • art. 2909 c.c.

    La decisione ribadisce che la statuizione sul frazionamento ha efficacia preclusiva solo nel processo in cui è resa, trattandosi di giudicato meramente formale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice procede a una qualificazione giuridica della fattispecie senza preventiva interlocuzione, se non emerge un concreto error in procedendo.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel contestare e nel valutare la natura della convenzione quadro come accordo disciplinante i futuri rapporti professionali.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia contrattuale consente di fissare preventivamente condizioni economiche e regole per rapporti futuri e anche per quelli pregressi regolati ex post.

  • art. 1346 c.c.

    L'oggetto del contratto non è indeterminato se le condizioni economiche sono predeterminate e la convenzione ha funzione regolativa di rapporti da instaurare in futuro.

  • art. 2222 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di prestazioni d'opera autonome; la Corte non accoglie questa impostazione come idonea a escludere l'unitarietà del rapporto.

  • art. 2237 c.c.

    Indicata tra le norme del contratto d'opera professionale che possono trovare applicazione nei limiti non derogati dall'accordo quadro.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità di una clausola per mancanza di specifica approvazione.

  • art. 1342 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità di una clausola inserita nelle condizioni generali o in modulo.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve avere riguardo alla comune intenzione delle parti e al loro comportamento complessivo, ma la Corte ritiene comunque corretto il dato dell'unitarietà del rapporto.

  • art. 1175 c.c.

    La frammentazione giudiziale di crediti derivanti da un rapporto unitario è valutata alla luce di buona fede e correttezza.

  • art. 104 c.p.c.

    Le domande autonomamente improponibili perché frazionate possono essere riproposte cumulate in un unico giudizio, con altri crediti omogenei.

  • art. 88 c.p.c.

    La violazione dei doveri di lealtà e probità può incidere sulla regolazione delle spese e giustificare la non ripetizione di quelle causate dalla condotta processuale abusiva.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza opera, ma può essere modulata quando rilevi un abuso processuale nella gestione frazionata del credito.

  • art. 92 c.p.c.

    L'abuso del processo può giustificare la compensazione o l'esclusione della ripetizione delle spese superflue, anche oltre la sola fase di opposizione, e non solo per la soccombenza.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la domanda di lite temeraria, ma la Corte assorbe le relative censure una volta deciso il ricorso incidentale sulle spese.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fondamento dei principi di solidarietà che sconsigliano la parcellizzazione abusiva del credito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa contro la frammentazione processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato per escludere l'applicazione analogica del contratto normativo, censura non accolta dalla Corte.

Massime di principio

  • In presenza di un rapporto di durata tra le stesse parti, crediti distinti ma omogenei, fondati su fatti costitutivi simili e riconducibili a una relazione sostanzialmente unitaria, devono essere normalmente azionati nello stesso giudizio, salvo che il creditore dimostri un oggettivo interesse alla tutela frazionata.
  • La violazione del divieto di abuso del frazionamento del credito non esaurisce i suoi effetti nella sola regolazione delle spese di lite: il giudice deve neutralizzare tutte le conseguenze distorsive della frammentazione, anche quelle prodotte dalla fase monitoria, valutando se e in che misura vadano revocati i decreti ingiuntivi e ricalcolate le spese.
  • La statuizione che qualifica come abusivo il frazionamento del credito ha natura processuale e non forma, di regola, un giudicato sostanziale idoneo a precludere la diversa soluzione della stessa questione in un successivo giudizio tra le stesse parti.
  • Una convenzione quadro che predetermini in modo unitario le condizioni economiche di incarichi professionali futuri, e anche di quelli pregressi fatturati successivamente, può legittimamente essere qualificata come accordo idoneo a ricondurre le singole prestazioni a un rapporto unitario; l'oggetto non è indeterminato se le condizioni sono sufficientemente specificate.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che contesti il credito con domande di rigetto o improponibilità non introduce necessariamente domande nuove in senso tecnico; tali eccezioni e difese, se già dedotte, possono essere riproposte in appello.
  • La qualificazione giuridica operata dal giudice non integra di per sé violazione del contraddittorio se non introduce un thema decidendum del tutto estraneo e non determina un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoTitolo esecutivoOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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