Cassazione Penale, Sentenza n. 02421/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (07/03/2025) che aveva confermato la condanna per reati in materia di armi (pistola clandestina, ricettazione, detenzione di munizioni e omessa denuncia). Il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) vizio di motivazione e carenza probatoria circa la disponibilità dell'immobile e la riferibilità all'imputato delle armi/munizioni rinvenute (capi b, c, d); 2) illegittima qualificazione delle munizioni 9x19 come armi da guerra senza accertamento tecnico e sulla base del solo marchio "NATO"; 3) insufficiente motivazione e mancata prova della riferibilità delle munizioni rinvenute nell'autovettura di proprietà di terzi (imputato passeggero); 4) mancato assorbimento della contravvenzione per omessa denuncia delle munizioni nel delitto di detenzione di arma clandestina; 5) mancata concessione dell'attenuante di lieve entità per la pistola in cattivo stato di conservazione; 6) motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. In particolare: (i) la valutazione di merito circa la disponibilità dell'immobile all'imputato è stata ritenuta adeguata: il teste di polizia giudiziaria aveva riferito che l'immobile era in uso a Paparatto e non sono emersi elementi contrari convincenti; (ii) le munizioni 9x19 recanti il marchio NATO sono state ritenute destinate ad armi da guerra alla luce dell'art. 1, comma 3, legge n.110/1975 come modificato dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 23/12/2021 n.238, sicché la qualificazione come munizioni per armi da guerra è corretta; (iii) le doglianze sulla riferibilità delle munizioni rinvenute nel veicolo sono state considerate inammissibili perché si risolvevano nella reiterazione di argomentazioni già disattese in appello e prive di specificità; (iv) l'assenza di assorbimento della contravvenzione per omessa denuncia è conforme all'orientamento della Corte, che considera autonomo il reato di cui all'art. 697 c.p. quando le munizioni, per calibro e numero, costituiscono dotazione possibile di arma clandestina; (v) l'attenuante di lieve entità non è applicabile alla detenzione di arma clandestina, per la sua particolare pericolosità; (vi) il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato in mancanza di elementi positivi indicati dal ricorrente. Conseguenza: confermata la condanna di primo e secondo grado (pena di tre anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione, multa, pene accessorie e confisca).
Norme richiamate
"le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione"
La presenza del marchio NATO consente di ritenere che le munizioni 9x19 siano destinate ad armi da guerra e, quindi, adatte al caricamento di armi da guerra; tale modifica normativa supera l'orientamento precedente che considerava la 9x19 arma comune da sparo.
art. 697 cod. pen. (omessa denuncia di munizioni)
Il reato di omessa denuncia è autonomo rispetto al reato di detenzione di arma clandestina quando le munizioni, per calibro e numero, costituiscono possibile munizionamento di un'arma clandestina; non si verifica assorbimento.
art. 5 legge 2 ottobre 1967, n. 895 (fatto di lieve entità)
L'attenuante di lieve entità non è applicabile alla detenzione di arma clandestina, poiché la clandestinità attribuisce all'arma una particolare pericolosità che esclude tale beneficio.
Per il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi e specifici; l'assenza di elementi favorevoli giustifica il diniego.
Massime di principio
- La mera presenza sul fondello della dicitura NATO su munizioni 9x19, alla luce della modifica normativa del 2021, può legittimamente far qualificare tali munizioni come destinate ad armi da guerra, anche se il calibro è tradizionalmente impiegato per armi comuni; occorre comunque verificare la marcatura.
- La riferibilità della detenzione di armi/munizioni a un imputato può essere adeguatamente motivata sulla base di dichiarazioni di testi di polizia giudiziaria e elementi fattuali (es. osservazione del gesto di tenere la busta), salvo che emergano elementi concreti e specifici contrari: il ricorrente deve quindi proporre elementi nuovi o più precisi per impugnare la valutazione di merito.
- L'omessa denuncia di munizioni costituisce reato autonomo quando le cartucce, per numero e calibro, sono pertinenti ad un'arma clandestina: non si verifica assorbimento tra i due reati in questi casi.
- L'attenuante di lieve entità non si applica alle armi clandestine; per le attenuanti generiche il giudice richiede elementi positivi e specifici sulla persona o sul fatto, non bastando la sola mancanza di elementi negativi.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già dedotte e disattese in appello senza apportare nuove argomentazioni o fatti; le critiche devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione di merito.
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