Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20467/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Roma che ha revocato, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso, per mancato adempimento della condizione consistente nel pagamento di una provvisionale di euro 15.000,00 in favore della parte civile. La difesa aveva depositato una dichiarazione liberatoria (datata 20/05/2020) dalla quale risultava che il danneggiato, Lucarini, non aveva più nulla a pretendere dal 23/02/2019; il giudice dell'esecuzione però ha ritenuto la documentazione inidonea e non attendibile, valorizzando invece le dichiarazioni rese da Lucarini ai Carabinieri che negavano di aver percepito la somma. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento delle prove, sostenendo che dalla documentazione risultava l'adempimento della condizione risarcitoria.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché costituito da doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità: la revisione dei fatti e della valutazione della attendibilità delle prove spetta al giudice di merito e la Corte non può sostituirsi a tale valutazione salvo macroscopiche illogicità o contraddizioni. È stato ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova certa dell'avvenuto pagamento e che la documentazione prodotta fosse priva dei requisiti di certezza. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Sentenza emessa il 22/02/2022; estensore Cons. Domenico Fiordalisi; Presidente Carlo Zaza.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    Prevede la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena quando non si realizza la condizione imposta; la Corte ha ritenuto che la mancata prova del pagamento della provvisionale legittimasse la revoca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e a somme a favore della cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

  • giurisprudenza (Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 2, n. 20806/2011; Sez. U, n. 47289/2003)

    Principi richiamati in ordine al divieto per la Corte di cassazione di rivedere la valutazione di merito e alla necessità che l'eventuale vizio di motivazione sia macroscopicamente evidente per essere sindacabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per mancato adempimento di una condizione (es. pagamento di una provvisionale) è legittima se il condannato non prova in modo certo l'avvenuto adempimento.
  • In sede di cassazione non è consentito rinnovare la valutazione del merito o sostituirsi al giudice di merito sulla valutazione dell'attendibilità delle prove, salvo vizi di motivazione macroscopicamente evidenti.
  • La prova dell'avvenuto pagamento di somme a favore della parte civile richiede documentazione certa (es. ricevute, quietanze, bonifici bancari, attestazioni inequivoche); dichiarazioni contraddittorie del beneficiario riducono il valore probatorio del documento difensivo.
  • Se la decisione di merito espone logiche e ragioni adeguate sulla valutazione delle fonti di prova, il ricorso che proponga semplicemente un'interpretazione alternativa delle stesse sarà dichiarato inammissibile.
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia la condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto infondato o manifestamente inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.