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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32793/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la sua condanna per concorso nel reato di percosse. Il ricorso articolava quattro motivi: il primo denunciava l'omesso esame dei motivi di appello; il secondo il travisamento del fatto nella valutazione della prova dichiarativa; il terzo la mancanza dell'elemento oggettivo del reato; il quarto, relativo alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, denunciava un vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto il primo e il quarto motivo generici per indeterminatezza, poiché non indicavano gli elementi posti a fondamento delle censure e non consentivano di individuare i rilievi sottoposti al giudice di legittimità, in violazione dei requisiti previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti indeducibili, perché costituivano la pedissequa reiterazione delle doglianze già prospettate in appello e disattese dalla Corte territoriale, senza un confronto critico con la motivazione impugnata. Inoltre, tali motivi miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea ai poteri della Corte di cassazione in presenza di una motivazione di merito immune da vizi logici e giuridici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi e il quarto motivo sono stati dichiarati generici ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; il secondo e il terzo sono stati ritenuti indeducibili perché reiterativi e diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 581 c.p.

    Gli articoli individuano, rispettivamente, il concorso di persone nel reato e la fattispecie di percosse contestata alla ricorrente.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi posti a fondamento delle censure; la loro indeterminatezza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non individua gli elementi sui quali si fonda la censura e non consente al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi alla decisione impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limita a reiterare le doglianze già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto o a una nuova valutazione delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia esente da vizi logici e giuridici.

Come è indicizzato

MaterieLesioniImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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