Cassazione Penale, Sentenza n. 31955/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda l’amministratore di una società dichiarata fallita nel 2017, originariamente condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e per bancarotta semplice da aggravamento del dissesto. Una precedente sentenza della Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la decisione limitatamente alle bancarotte fraudolente: quanto alla distrazione, perché la cessione dei veicoli era avvenuta molti anni prima del fallimento e non risultavano elementi dimostrativi della fraudolenza; quanto alla bancarotta documentale, perché occorreva distinguere tra l’omessa tenuta delle scritture con dolo specifico e la mera irregolare o omessa tenuta riconducibile a dolo generico o colpa. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha assolto l’imputato dalla bancarotta distrattiva e ha riqualificato la bancarotta documentale nel reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma secondo, legge fallimentare, rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione. La Corte territoriale ha ritenuto non provato il dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale, ma ha ritenuto che l’imputato non avesse tenuto la contabilità dal 2007 e che le giustificazioni relative alla dispersione delle scritture per eventi atmosferici e atti vandalici fossero inattendibili, ravvisando quantomeno una colpevole trascuratezza. Con unico motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la bancarotta semplice documentale non comporta responsabilità oggettiva e richiede dolo o colpa; ha inoltre lamentato che la Corte d’appello avesse escluso senza adeguato confronto la tesi della perdita delle scritture per eventi esterni imprevedibili, senza valutare le denunce e la documentazione richiamata, fondando così la condanna sulla mera mancata consegna dei libri contabili e su una presunzione di colpa. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, rilevando la coerenza della motivazione e la genericità delle allegazioni difensive, non autosufficienti perché non corredate dalla documentazione richiamata. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: l’art. 217, comma secondo, legge fallimentare consente l’integrazione dell’elemento soggettivo anche mediante colpa; la motivazione d’appello aveva adeguatamente valorizzato la genericità delle dichiarazioni dell’imputato, l’assenza di documentazione e di denunce relative alla dispersione delle scritture e l’irrilevanza, ai fini dimostrativi, di una nota concernente danneggiamenti dei locali. Le censure proponevano sostanzialmente una diversa lettura del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico, manifestamente infondato e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’appello sulla responsabilità per bancarotta semplice documentale, affermando che l’amministratore è tenuto a vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili e che il reato è punibile anche a titolo di colpa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 2, legge fallimentare
può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa
La bancarotta semplice documentale è configurabile quando l’omessa tenuta delle scritture contabili sia commessa con coscienza e volontà oppure per semplice negligenza; non richiede il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale.
art. 216, comma 1, legge fallimentare
con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori
La bancarotta fraudolenta documentale specifica richiede la coscienza e volontà dell’omessa tenuta delle scritture accompagnata dal dolo specifico di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
È richiamato quale fondamento dei doveri di vigilanza e controllo connessi all’esercizio della carica societaria, secondo quanto affermato nella sentenza.
Massime di principio
- La bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo punibile sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa; l’omessa tenuta delle scritture contabili può quindi derivare anche da semplice negligenza, senza che sia necessario provare il dolo specifico richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale.
- La bancarotta fraudolenta documentale specifica non può essere desunta dalla sola oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari: occorre provare che l’omessa tenuta delle scritture sia stata realizzata con lo scopo di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori.
- L’amministratore di una società assume un dovere di vigilanza e controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; la violazione colposa di tale dovere può fondare la responsabilità per bancarotta semplice documentale.
- Quando la difesa giustifica la perdita delle scritture contabili mediante eventi esterni, la mancata specificazione temporale degli eventi, l’assenza di documentazione e l’omessa produzione delle denunce richiamate possono essere valutate dal giudice di merito come elementi di inattendibilità della giustificazione.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione probatoria coerentemente svolta dal giudice di merito una diversa lettura degli elementi di fatto; le doglianze che mirano soltanto a tale rivalutazione sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente non può limitarsi a richiamare documenti o circostanze non riprodotti né adeguatamente indicati, pretendendo che la Corte supplisca alle lacune dell’allegazione difensiva.
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