Cassazione Civile, Ordinanza n. 04397/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per gli anni 2008 e 2009, emesso per omessa dichiarazione e omesso versamento. La commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto, ritenendo illegittima la delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani perché priva di limiti quantitativi e valorizzando, inoltre, il fatto che il contribuente avesse smaltito autonomamente i rifiuti speciali prodotti. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dei limiti del potere di disapplicazione del giudice tributario, sostenendo che la CTR avrebbe accolto una eccezione nuova e avrebbe impropriamente annullato la delibera comunale; con il secondo denuncia la violazione dell'art. 68, comma 3, lett. e), d.lgs. 507/1993, assumendo che lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali non comporta una esenzione automatica e generalizzata dalla tassa.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Conferma che il giudice tributario può disapplicare la delibera comunale illegittima, anche d'ufficio, quando la delibera di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sia priva del necessario criterio quantitativo; tuttavia precisa che, una volta disapplicata la delibera, non segue automaticamente l'esenzione totale dalla tassa, ma si applica la disciplina dei rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993, con tassazione limitata alle superfici non escluse. Poiché la CTR aveva attribuito allo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali un effetto di sottrazione totale all'imposta, la sentenza viene cassata con rinvio alla corte territoriale in diversa composizione per rideterminare il tributo dovuto e regolare le spese.
Norme richiamate
non consente la proposizione in appello di eccezioni nuove, ma nel caso concreto la questione dell'illegittimità della delibera risultava già introdotta in primo grado.
il giudice tributario ha potere di disapplicare l'atto amministrativo presupposto illegittimo, senza annullarlo.
art. 68, comma 3, lett. e), d.lgs. 507/1993
non attribuisce un'esenzione automatica dalla tassa per il solo fatto dello smaltimento autonomo dei rifiuti speciali.
art. 62, comma 3, d.lgs. 507/1993
"nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi"
l'esclusione dalla tassazione riguarda solo le superfici in cui si formano rifiuti speciali non assimilati, e l'eccezione deve essere allegata e provata dal contribuente.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. 22/1997
ai Comuni è attribuito il potere di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali non pericolosi per qualità e quantità; l'assimilazione deve quindi essere legittimamente regolata anche con criteri quantitativi.
ha previsto la soppressione della tariffa ma con regime transitorio di applicazione delle discipline regolamentari vigenti fino all'adozione del regolamento attuativo.
art. 5, comma 2 quater, d.l. 208/2008 conv. in L. 13/2009
ha consentito ai Comuni, in mancanza del regolamento ministeriale, di adottare la tariffa integrata ambientale secondo le disposizioni vigenti.
ha fatto venir meno l'assimilazione ope legis di alcune categorie di rifiuti speciali ai rifiuti urbani, devolvendo ai Comuni il potere di assimilazione.
è stato abrogato, con conseguente superamento dell'assimilazione automatica per legge dei rifiuti speciali.
art. 5 L. 2248/1865, All. E
costituisce il fondamento generale del potere-dovere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo nel giudizio tributario.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice può disapplicare, anche d'ufficio, l'atto amministrativo presupposto illegittimo, ma non può sostituirsi all'autorità amministrativa con un annullamento in senso proprio.
- In materia di TARSU, l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani richiede una disciplina comunale conforme alla legge, che individui sia il criterio qualitativo sia un criterio quantitativo; la mancanza di uno dei due rende illegittima la delibera.
- La disapplicazione della delibera di assimilazione illegittima non comporta automaticamente l'esenzione integrale dal tributo: occorre applicare la disciplina dei rifiuti speciali e tassare solo le superfici non escluse.
- L'esclusione dalla superficie tassabile prevista per i locali in cui si producono rifiuti speciali costituisce un'eccezione e, come tale, deve essere allegata e provata dal contribuente.
- Lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali non basta, di per sé, a sottrarre l'intera attività alla tassazione se permane una parte di superficie tassabile secondo i criteri legali.
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