Cassazione Civile, Ordinanza n. 21127/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla caduta di una persona su una scala di marmo nel cimitero comunale, avvenuta nel settembre 2017, che avrebbe provocato lesioni al polso destro. Il danneggiato conveniva il Comune chiedendo il risarcimento; il Giudice di pace accoglieva la domanda e liquidava oltre 4.000 euro, attribuendo però un concorso di colpa del 30% al danneggiato. Il Tribunale rigettava l’appello del Comune. In cassazione il Comune proponeva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 320, quarto comma, c.p.c. per l’ammissione di un testimone indicato soltanto all’udienza ex art. 320 c.p.c. e non nell’atto introduttivo; 2) violazione dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per non avere escluso la responsabilità del Comune in ragione della visibilità dello stato bagnato della scala e della conseguente necessità di cautela del danneggiato; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserito superamento della competenza per valore del Giudice di pace; 4) violazione degli artt. 115, 2056 e 2059 c.c. per avere confermato la personalizzazione del danno senza specifiche allegazioni e prova di ulteriori conseguenze pregiudizievoli.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che dinanzi al Giudice di pace non vi sia una rigida distinzione tra prima comparizione e trattazione e che, in ogni caso, l’eventuale tardiva indicazione del teste fosse sanata per mancata tempestiva eccezione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto in sostanza a contestare la valutazione di fatto sulla percentuale di concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. Ha rigettato il terzo motivo, osservando che il Giudice di pace aveva comunque deciso entro il limite di competenza per valore e che l’eventuale errore non avrebbe determinato nullità regressiva ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. Ha invece accolto il quarto motivo: la personalizzazione del danno non patrimoniale richiede allegazione e prova di conseguenze anomale e peculiari ulteriori rispetto a quelle ordinarie, e nel caso concreto tali elementi non risultavano. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la Corte, decidendo nel merito, ha espunto dalla liquidazione la somma riconosciuta a titolo di personalizzazione, pari a euro 1.207,86. Le spese di appello e legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 320, quarto comma, c.p.c.
nel giudizio davanti al Giudice di pace l’indicazione del teste può essere compiuta anche in udienza successiva alla prima, se l’udienza è stata rinviata per la prosecuzione delle attività previste dall’art. 320 c.p.c. e prima del maturare delle preclusioni istruttorie.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
richiamato nel motivo di ricorso sulla responsabilità per danni da cosa in custodia; la Corte non affronta nel merito la censura perché la considera sostanzialmente fattuale e quindi inammissibile.
richiamato sia sul tema della valutazione delle prove sia sulla personalizzazione del danno; la Corte esclude che le censure del secondo e del quarto motivo introducano valide violazioni di legge nel primo caso, mentre nel quarto ribadisce la necessità di specifiche allegazioni e prove.
la censura di ultrapetizione è respinta perché il giudice di pace ha comunque deciso nei limiti della propria competenza e, in ogni caso, l’eventuale vizio non avrebbe imposto regressione del giudizio.
richiamato con riferimento alla liquidazione del danno risarcibile e alla personalizzazione.
richiamato in relazione al danno non patrimoniale e alla sua personalizzazione.
il concorso di colpa del danneggiato è stato ritenuto correttamente valutato dai giudici di merito in base alla mancata adozione di cautela rispetto a uno stato dei luoghi evidente.
richiamato per escludere che l’asserito vizio sulla competenza del giudice di pace comportasse regressione del processo al primo giudice.
richiamato per affermare che il presunto errore sulla competenza per valore non rientrava tra le ipotesi di regressione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio dinanzi al Giudice di pace non opera una rigida separazione tra udienza di prima comparizione e udienza di trattazione: l’indicazione del testimone può essere valida anche in un’udienza successiva alla prima, purché il rinvio sia funzionale alla prosecuzione delle attività ex art. 320 c.p.c. e le preclusioni istruttorie non si siano ancora formate.
- Le nullità relative alla deduzione e all’assunzione della prova testimoniale sono sanabili per mancata tempestiva eccezione della parte interessata, quando non vengano in rilievo norme di carattere pubblicistico o nullità insanabili.
- La censura che mira soltanto a contestare la valutazione del concorso di colpa del danneggiato, senza denunciare un effettivo errore di diritto, è inammissibile in cassazione perché si risolve in una diversa lettura del fatto e delle prove.
- L’eventuale errore del giudice di pace in tema di competenza per valore non determina automaticamente nullità della sentenza né regressione del giudizio; occorre verificare se ricorra una delle ipotesi tipizzate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.
- La personalizzazione del danno non patrimoniale può essere riconosciuta solo se il danneggiato allega e prova specifiche conseguenze ulteriori, anomale e peculiari rispetto a quelle normalmente derivanti da lesioni del medesimo tipo; non bastano formule standard o il semplice richiamo alla giurisprudenza.
- La liquidazione standard del danno può essere incrementata solo con motivazione analitica e non stereotipata; in difetto di allegazione e prova di pregiudizi peculiari, la personalizzazione in aumento deve essere esclusa.
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