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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19867/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

Nel giudizio di merito, due convenuti avevano impugnato la sentenza di primo grado deducendo di essere rimasti contumaci incolpevolmente, poiché l’atto di citazione introduttivo non sarebbe mai stato loro effettivamente notificato. In appello proponevano quindi querela di falso in via incidentale contro le relate di notifica dell’atto introduttivo, sostenendo la falsità materiale e/o ideologica delle stesse. A sostegno della querela depositavano documenti relativi a un viaggio aereo verso Malta nel giorno della pretesa notificazione, una denuncia penale per falso ideologico, elementi indiziari ricavati dal contenuto delle diverse relate di notifica e capitoli di prova testimoniale. La Corte d’appello, valutando preliminarmente la rilevanza della querela ai sensi dell’art. 355 c.p.c., ritenne i mezzi di prova offerti inidonei, in astratto e indipendentemente dall’esito istruttorio, a privare di efficacia probatoria le relate impugnate, e fissò la causa per la decisione dell’appello. Con il regolamento di competenza i ricorrenti hanno dedotto violazione degli artt. 355 e 221 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello, una volta superato il vaglio di ammissibilità e rilevanza, non avrebbe potuto rigettare la querela nel merito, essendo il merito della falsità riservato funzionalmente al tribunale; hanno inoltre denunciato la lesione del doppio grado e censurato il giudizio di inidoneità delle prove, ritenuto prematuro perché formulato prima dell’istruttoria e senza considerare la prova testimoniale e gli esiti della denuncia penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento. Ha ritenuto che l’ordinanza della Corte d’appello non avesse natura decisoria né sulla competenza né sul merito della querela di falso, trattandosi invece di una valutazione istruttoria preliminare, rimessa al giudice della causa principale ai sensi dell’art. 355 c.p.c., circa l’idoneità astratta dei mezzi di prova offerti a privare di efficacia il documento impugnato. Tale valutazione è stata qualificata come provvedimento modificabile e revocabile, privo di decisorietà e definitività, e pertanto non impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. La Corte ha aggiunto che eventuali vizi potranno essere fatti valere con l’ordinario ricorso per cassazione contro la sentenza che definirà l’appello. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le conseguenze sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché la controparte era rimasta solo intimata.

Norme richiamate

  • art. 355 c.p.c.

    attribuisce al giudice della causa principale una verifica preliminare sulla rilevanza della querela di falso, comprensiva dell’esame dell’idoneità astratta dei mezzi di prova offerti a privare di efficacia probatoria il documento impugnato

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della querela di falso incidentale

  • art. 50-bis c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la competenza funzionale del tribunale sul merito della querela di falso

  • art. 34 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in collegamento alla questione di competenza e al doppio grado

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti quale base del regolamento di competenza

  • art. 350-bis c.p.c.

    richiamato nel provvedimento impugnato per la fissazione dell’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale

  • art. 177 c.p.c.

    l’ordinanza istruttoria è ricondotta al regime generale di modificabilità e revocabilità proprio dei provvedimenti non decisori

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato per l’applicazione al giudizio di appello del regime dell’art. 177 c.p.c.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    sono ricorribili in cassazione solo i provvedimenti decisori e definitivi, requisito escluso per l’ordinanza impugnata

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    evocato per sottolineare l’esigenza di evitare dilazioni incompatibili con la ragionevole durata del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel procedimento di querela di falso incidentale, il giudice della causa principale compie una verifica preliminare non solo sulla ritualità della querela, ma anche sulla concreta idoneità astratta dei mezzi di prova dedotti a sorreggerla; se tale idoneità manca, la querela non viene rimessa al giudice competente.
  • Il provvedimento con cui il giudice della causa principale esclude la rilevanza della querela di falso per insufficienza/inidoneità delle prove offerte ha natura meramente istruttoria, è modificabile e revocabile e non presenta decisorietà o definitività, sicché non è autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
  • Le doglianze contro la valutazione preliminare di inidoneità probatoria effettuata dal giudice della causa principale non possono essere fatte valere mediante regolamento di competenza, quando non vi sia una reale pronuncia sulla competenza ma soltanto una valutazione istruttoria pregiudiziale.
  • La parte che intenda far valere vizi del provvedimento preliminare sulla querela di falso dovrà dedurli con l’ordinario ricorso per cassazione contro la sentenza che definirà il giudizio di merito, non contro l’ordinanza meramente istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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