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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04297/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta ferma, inclusa la determinazione della pena con gli aumenti per continuazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo di ricorso deducendo vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla mancata riduzione dell'aumento di pena applicato per effetto della riconosciuta continuazione tra i reati. La doglianza è stata però ritenuta sostanzialmente generica: non veniva indicato alcun profilo concreto dal quale desumere un interesse attuale a coltivare la censura sulla quantificazione dell'aumento per continuazione. La Corte ha inoltre rilevato che la sentenza d'appello aveva comunque motivato sulla negazione delle attenuanti generiche e sull'entità degli aumenti per continuazione, facendo riferimento alla personalità del reo e alla gravità dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione rileva ai fini della determinazione della pena e dei relativi aumenti per i reati satellite; la doglianza sul loro quantum è scrutinabile solo se accompagnata da un interesse concreto e attuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della pena per continuazione, il ricorso per cassazione contro la sentenza che non specifichi il quantum dei singoli aumenti è ammissibile solo se il ricorrente deduca un interesse concreto e attuale alla censura.
  • La mera allegazione di un vizio di motivazione, senza indicazione del profilo di concreto pregiudizio, rende il motivo generico e quindi inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la sentenza di merito abbia comunque motivato sulla misura degli aumenti di pena per continuazione richiamando personalità dell'imputato e gravità dei fatti, la censura sulla quantificazione non può essere accolta se non supportata da specifiche ragioni di interesse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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