Cassazione Civile, Ordinanza n. 25438/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario relativo al diniego di un'agevolazione fiscale ex art. 5 L. n. 168/1982, connessa a un'operazione immobiliare in area soggetta a piano di recupero e convenzione urbanistica. La Corte di cassazione, con precedente ordinanza n. 17012/2020, aveva cassato senza rinvio la sentenza della CTR Liguria che aveva ritenuto non necessario, ai fini dell'agevolazione, che piano di recupero e convenzione urbanistica esistessero già al momento della compravendita, avvenuta quattro anni dopo il trasferimento del bene. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo: (1) errore di fatto revocatorio, perché la Corte avrebbe deciso in contrasto con gli atti, dai quali risultavano i presupposti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione; in particolare sosteneva che un atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto lo stesso giorno della compravendita, fosse sostanzialmente equipollente alla convenzione urbanistica richiesta dalla legge; (2) omessa pronuncia sulla censura concernente il potere dell'Ufficio di effettuare gli accertamenti solo dopo l'effettiva attuazione degli interventi conformi al piano di recupero. La Corte ha ritenuto che le doglianze, in realtà, investissero questioni di diritto e di interpretazione del quadro normativo e fattuale, non un errore di fatto revocatorio immediatamente percepibile dagli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso la configurabilità dell'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., osservando che non vi era stata una mera svista materiale su un fatto incontestato, ma al più una diversa interpretazione giuridica circa la necessità della convenzione urbanistica e la rilevanza dell'atto unilaterale d'obbligo; analogamente, ha ritenuto inammissibile la censura di omessa pronuncia, perché non riferita a un errore di fatto ma a un profilo che richiedeva valutazioni interpretative estranee al perimetro della revocazione. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell'Ufficio. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 5 L. n. 168/1982
L'agevolazione fiscale richiede, secondo la ricostruzione della Corte, la presenza dei presupposti previsti dalla norma, tra cui piano di recupero e convenzione urbanistica al momento rilevante; la diversa lettura della loro necessità non è sindacabile con la revocazione per errore di fatto.
Il rimedio revocatorio è ammesso solo per errore di fatto risultante dagli atti, consistente in una svista materiale e non in errori di diritto, di interpretazione normativa o di valutazione dei fatti storici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In presenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione o negazione di un fatto incontrovertibilmente escluso o dimostrato dagli atti, e non quando la doglianza investa l'interpretazione delle norme o la valutazione del materiale processuale.
- La diversa qualificazione giuridica di un atto o la contestazione della sua equipollenza rispetto a un diverso istituto non integra errore di fatto revocatorio, ma censura di legittimità estranea al rimedio revocatorio.
- L'omessa pronuncia dedotta in sede di revocazione non è ammissibile quando, in realtà, richieda una rivalutazione del quadro giuridico o processuale e non evidenzi una mera svista materiale immediatamente percepibile dal raffronto tra sentenza e atti.
- Le convenzioni urbanistiche, in quanto accordi ad oggetto pubblico, richiedono la manifestazione formale della volontà della pubblica amministrazione nelle forme prescritte dalla legge e non possono essere desunte implicitamente da comportamenti o atti equipollenti se la legge richiede una specifica forma scritta.
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