Cassazione Penale, Sentenza n. 43673/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Colombini ha impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione alla data della sentenza d'appello e vizi di motivazione; 2) violazione dell'art. 522 c.p.p. per carenza di correlazione tra accusa e sentenza (la Corte d'appello avrebbe indicato una data di consumazione non ricavabile dagli atti); 3) violazione dell'art. 552, comma 2, c.p.p. per indeterminatezza dell'imputazione (mancano elementi essenziali relativi al viaggio); 4) vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di tardività della querela, con testimoni che avrebbero percepito il fatto già a dicembre 2012; 5) mancata ammissione dei testi di difesa; 6) illogicità nella mancata acquisizione di prova testimoniali richieste; 7) illogicità nel riconoscimento del reato nonostante una dichiarazione scritta della persona offesa di rinuncia al viaggio; 8) inosservanza delle norme sulla incompetenza territoriale tempestivamente eccepita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, in pendenza del ricorso, è pervenuta la remissione della querela (13 ottobre 2022) regolarmente accettata dall'imputato; essendo il reato di truffa (art. 640 c.p.) procedibile a querela, la remissione estingue il reato e va rilevata dal giudice di legittimità quando il ricorso sia tempestivo. Le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che tipizza il reato di truffa; nel caso rilevato come procedibile a querela, per cui la remissione della querela estingue il reato se accettata.
Principio della correlazione tra accusa e sentenza: la sentenza non può fondarsi su una data o fatto non dedotto nell'imputazione; motivo sollevato dal ricorrente per vizio di motivazione.
art. 552, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda l'indeterminatezza dell'imputazione e le relative eccezioni difensive; il ricorrente ha sostenuto che l'imputazione era carente di elementi essenziali e la Corte d'appello non avrebbe accolto l'eccezione.
Dispositivo che consente di porre le spese del procedimento a carico del querelato; applicato dalla Cassazione nella sentenza impugnata.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004
Principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020
Conferma dell'orientamento che la remissione di querela accolta estingue il reato anche in sede di legittimità.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta e accettata dall'imputato, estingue il reato procedibile a querela anche se il processo è in corso e il ricorso per cassazione è pendente; il giudice di legittimità deve rilevarlo e dichiararlo.
- L'annullamento per estinzione del reato è pronunciato senza rinvio: difetti di merito e di motivazione della sentenza impugnata restano ininfluenti una volta estinto il reato.
- Perché la Cassazione rilevi l'estinzione è essenziale che il ricorso sia tempestivo; la remissione deve essere formalmente accettata dall'imputato.
- La remissione penale non elimina automaticamente eventuali profili civili di responsabilità: la parte civile può comunque perseguire la rivendicazione civile salvo diverse preclusioni o transazioni.
- Le eccezioni processuali sollevate (indeterminatezza dell'imputazione, incompetenza territoriale, tardività della querela, ecc.) mantengono rilevanza quando la remissione non sia intervenuta o non sia valida; in presenza di remissione valida, esse perdono efficacia rispetto all'esito penale.
- Le spese del procedimento possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p. quando il reato si estingue per remissione della querela.
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