Cassazione Penale, Sentenza n. 20936/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto del 25/03/2022 che ha confermato la confisca di immobili, un conto corrente postale, arredi e un'impresa intestati a loro o alla madre, sostenendo che i beni erano di provenienza lecita. Le censure sono due: (1) violazione del diritto alla prova per aver respinto la richiesta di escussione di testi che avrebbero dimostrato l'origine lecita delle somme (una vincita istantanea della Richichi e un prestito da parte di un certo "Gennaro"); (2) motivazione apparente della Corte d'appello nella valutazione della provenienza illecita dei fondi, essendo la vincita e il prestito elementi che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la liceità delle somme. Si deducono anche elementi a favore della liceità quali il valore modesto degli arredi, ricavi documentati dell'attività commerciale e il fatto che la condanna nel processo "Gambling" era stata in parte annullata dalla Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per la Richichi l'inammissibilità è per difetto di procura speciale del difensore (art. 100 c.p.p.). Per il Ripepi il ricorso è inammissibile perché le censure attengono a valutazioni di merito e vizi di motivazione/non di diritto, non sindacabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha confermato la fondatezza della valutazione di merito secondo cui la presunta vincita non è documentalmente dimostrata e il prestito da Gennaro non prova la liceità delle somme, anche alla luce del ruolo dichiarato di Gennaro come referente dell'attività illecita. Sono state imposte le spese di giudizio e una sanzione di 3.000 euro a ciascun ricorrente a titolo di somma da versare alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 4, comma 1, lett. b) e c.; art. 1, lett. b) e c.; art. 10, comma 3
Art. 4 (lett. b) e c)) e art. 1: fondamento per la misura della confisca preventiva quando i beni risultano nella disponibilità dell'indiziato e sono ritenuti provento di attività illecite. Art. 10, comma 3: limita il sindacato in Cassazione su questioni che sono in realtà valutazioni di merito o motivazione, rendendole inammissibili se non sollevano specifici profili di diritto.
Richiede procura speciale per il difensore che impugna provvedimenti di prevenzione (come la confisca); la mancanza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende nei casi di ricorso manifestamente infondato o per colpa dei ricorrenti; applicata qui per fissare 3.000 euro per ciascun ricorrente.
d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991
Richiamata come circostanza aggravante nei reati connessi al processo penale 'Gambling', utile a contestualizzare la gravità delle condotte e la riconducibilità dei profitti all'attività illecita.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli)
Conferma principio per cui il difensore deve essere munito di procura speciale per impugnare i provvedimenti di prevenzione; la mancata procura comporta inammissibilità.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità del ricorso e per valutare l'assenza o meno di colpa dei ricorrenti ai fini della condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione/confisca richiede che il difensore sia munito di procura speciale; la mancanza comporta inammissibilità.
- La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di merito o semplici vizi di motivazione; le doglianze devono essere presentate come questioni di diritto specifiche e rilevanti per la legittimità.
- Per provare che un bene derivi da una vincita di gioco è necessario documentare con certezza l'identità del vincitore e la provenienza effettiva delle somme; allegazioni generiche o non documentate sono inefficaci.
- La restituzione di beni sequestrati in un procedimento diverso non implica automaticamente la dimostrazione della liceità della provenienza dei fondi in un procedimento di confisca; occorre collegare e documentare le ragioni del dissequestro.
- Le dichiarazioni di collaboratori o persone coinvolte nell'attività illecita possono essere valutate dai giudici di merito e, se polarizzano responsabilità o collegamenti, rafforzano l'idoneità del sequestro/confisca; contestarle richiede argomentazioni e prove nuove e specifiche.
- Chi impugna una confisca relativa al patrimonio complessivo dell'indiziato dovrebbe circoscrivere le censure agli specifici beni di interesse per dimostrare l'utilità dell'impugnazione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità.
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