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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20936/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto del 25/03/2022 che ha confermato la confisca di immobili, un conto corrente postale, arredi e un'impresa intestati a loro o alla madre, sostenendo che i beni erano di provenienza lecita. Le censure sono due: (1) violazione del diritto alla prova per aver respinto la richiesta di escussione di testi che avrebbero dimostrato l'origine lecita delle somme (una vincita istantanea della Richichi e un prestito da parte di un certo "Gennaro"); (2) motivazione apparente della Corte d'appello nella valutazione della provenienza illecita dei fondi, essendo la vincita e il prestito elementi che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la liceità delle somme. Si deducono anche elementi a favore della liceità quali il valore modesto degli arredi, ricavi documentati dell'attività commerciale e il fatto che la condanna nel processo "Gambling" era stata in parte annullata dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per la Richichi l'inammissibilità è per difetto di procura speciale del difensore (art. 100 c.p.p.). Per il Ripepi il ricorso è inammissibile perché le censure attengono a valutazioni di merito e vizi di motivazione/non di diritto, non sindacabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La Corte ha confermato la fondatezza della valutazione di merito secondo cui la presunta vincita non è documentalmente dimostrata e il prestito da Gennaro non prova la liceità delle somme, anche alla luce del ruolo dichiarato di Gennaro come referente dell'attività illecita. Sono state imposte le spese di giudizio e una sanzione di 3.000 euro a ciascun ricorrente a titolo di somma da versare alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

    art. 4, comma 1, lett. b) e c.; art. 1, lett. b) e c.; art. 10, comma 3

    Art. 4 (lett. b) e c)) e art. 1: fondamento per la misura della confisca preventiva quando i beni risultano nella disponibilità dell'indiziato e sono ritenuti provento di attività illecite. Art. 10, comma 3: limita il sindacato in Cassazione su questioni che sono in realtà valutazioni di merito o motivazione, rendendole inammissibili se non sollevano specifici profili di diritto.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede procura speciale per il difensore che impugna provvedimenti di prevenzione (come la confisca); la mancanza della procura speciale determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende nei casi di ricorso manifestamente infondato o per colpa dei ricorrenti; applicata qui per fissare 3.000 euro per ciascun ricorrente.

  • d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991

    Richiamata come circostanza aggravante nei reati connessi al processo penale 'Gambling', utile a contestualizzare la gravità delle condotte e la riconducibilità dei profitti all'attività illecita.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli)

    Conferma principio per cui il difensore deve essere munito di procura speciale per impugnare i provvedimenti di prevenzione; la mancata procura comporta inammissibilità.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di responsabilità per l'inammissibilità del ricorso e per valutare l'assenza o meno di colpa dei ricorrenti ai fini della condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione/confisca richiede che il difensore sia munito di procura speciale; la mancanza comporta inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non riesamina valutazioni di merito o semplici vizi di motivazione; le doglianze devono essere presentate come questioni di diritto specifiche e rilevanti per la legittimità.
  • Per provare che un bene derivi da una vincita di gioco è necessario documentare con certezza l'identità del vincitore e la provenienza effettiva delle somme; allegazioni generiche o non documentate sono inefficaci.
  • La restituzione di beni sequestrati in un procedimento diverso non implica automaticamente la dimostrazione della liceità della provenienza dei fondi in un procedimento di confisca; occorre collegare e documentare le ragioni del dissequestro.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o persone coinvolte nell'attività illecita possono essere valutate dai giudici di merito e, se polarizzano responsabilità o collegamenti, rafforzano l'idoneità del sequestro/confisca; contestarle richiede argomentazioni e prove nuove e specifiche.
  • Chi impugna una confisca relativa al patrimonio complessivo dell'indiziato dovrebbe circoscrivere le censure agli specifici beni di interesse per dimostrare l'utilità dell'impugnazione; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità.

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