Cassazione Penale, Ordinanza n. 08496/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta quindi ferma, con conferma della condanna per evasione e del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse di minimo disvalore e che non ostassero al beneficio gli elementi valorizzati dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che la doglianza era aspecifica e comunque manifestamente infondata, perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre ritenuto logicamente motivato il diniego della particolare tenuità, fondato sulla durata dell'allontanamento dal domicilio in cui l'imputato era ristretto, nonché sui due precedenti specifici per evasione commessi in epoca ravvicinata, indice di capacità a delinquere e di totale indifferenza alle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del delitto di evasione oggetto della condanna confermata in appello.
La particolare tenuità del fatto va valutata alla luce di parametri oggettivi, quali pena edittale, modalità della condotta ed esiguità del danno; nel caso concreto è stata esclusa per la durata dell'allontanamento e per i precedenti specifici dell'imputato.
È stata applicata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito, né la rivalutazione autonoma delle risultanze processuali in funzione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolva in una censura aspecifica o nella mera contrapposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella già compiuta dal giudice di merito.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione valorizzi in modo non illogico modalità della condotta e indicatori oggettivi e soggettivi sintomatici di non lievità, come la durata della condotta e i precedenti specifici dell'imputato.
- Non sussiste incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché i due istituti rispondono a criteri di valutazione diversi, rispettivamente più soggettivi per le attenuanti e oggettivi per l'art. 131-bis c.p.
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