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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25170/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado, confermando la condanna per detenzione di stupefacente ai fini di cessione e rideterminando soltanto la pena in mesi otto di reclusione. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che il giudice d'appello non si sarebbe confrontato con il primo motivo di gravame e non avrebbe motivato adeguatamente sulle risultanze istruttorie da cui desumere la finalità di cessione a terzi. In particolare, ha contestato che la sola valorizzazione del quantitativo di sostanza e del frazionamento potesse bastare a sorreggere l'ipotesi accusatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il rilievo difensivo e ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di elementi convergenti: il quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 47,34, il suo frazionamento in sette pezzi, la presenza di principio attivo sufficiente a ricavare 124 dosi medie, il notorio rapido decadimento dell'efficacia drogante della resina di cannabis rinvenuta e la disponibilità di materiale idoneo al confezionamento in dosi. Ha quindi concluso che non vi era omissione valutativa decisiva, poiché non integra vizio di motivazione l'esame di singoli dati isolati dal contesto, dovendosi valutare il compendio probatorio nel suo insieme. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie contestata riguarda la detenzione di stupefacente in ipotesi riconducibile alla finalità di cessione a terzi, valutata attraverso indici fattuali sintomatici come quantitativo, frazionamento e materiali di confezionamento.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non può essere fondato sull'omessa considerazione di singoli dati istruttori isolatamente estrapolati dal contesto, ma richiede che si dimostri l'incidenza decisiva dell'omissione sull'impianto argomentativo complessivo.
  • Ai fini della prova della destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi, possono rilevare in modo convergente più indici sintomatici, quali il quantitativo detenuto, il frazionamento in dosi, la quantità di principio attivo ricavabile, la natura della sostanza e la presenza di materiale per il confezionamento.
  • La motivazione è immune da censura quando il giudice di merito valorizza il compendio probatorio nella sua globalità e non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento difensivo se questo non risulti decisivo rispetto alla tenuta logica della decisione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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