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Ordinanza

Ordinanza n. 1050/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale, implicito ed elusivo all’accesso documentale, consistente nella trasmissione parziale e oscurata di documenti relativi alle assegnazioni e all’impiego di ufficiali medici specializzati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, ufficiale medico dell’Aeronautica Militare e specialista in Medicina del Lavoro, aveva impugnato l’assegnazione iniziale quale Capo Sezione Sanitaria presso un reparto in Sardegna, sostenendo che, secondo la programmazione MAFA 2025 e le direttive interne sulla formazione specialistica, avrebbe dovuto essere assegnato presso l’IMAS di Roma o altra sede romana indicata come gradita. Aveva inoltre chiesto l’accesso difensivo a una vasta serie di documenti concernenti le tabelle organiche, gli incarichi, le assegnazioni e i criteri comparativi relativi a numerosi enti e ufficiali medici, lamentando che l’Amministrazione avesse trasmesso documentazione soltanto parziale e con oscuramenti illegittimi. Nei motivi aggiunti ha contestato anche la successiva assegnazione presso il 60° Stormo, deducendo violazione delle direttive interne, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità, contraddittorietà con la programmazione originaria, sviamento e intento ritorsivo, nonché omessa valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato e violazione del d.lgs. 81/2008 e dell’art. 2087 c.c. La domanda definita dalla pronuncia era tuttavia quella di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di accesso. Ha ritenuto che l’accesso, pur qualificato come difensivo, debba mantenere un collegamento, anche latamente inteso, con la tutela della situazione giuridica fatta valere in giudizio. Nel caso concreto, la prospettazione difensiva del ricorrente risultava già chiara e fondata essenzialmente sulla contestazione della modifica della programmazione originaria, operata mediante la nota del 1° dicembre 2025, documento già conosciuto e ampiamente contestato. La documentazione ulteriore richiesta, relativa in modo esteso alle tabelle organiche e alle assegnazioni di molteplici sedi e categorie di personale, non è stata ritenuta necessaria per dimostrare il preteso diritto all’assegnazione presso l’IMAS di Roma. La mera inerenza generale dei documenti all’impiego dei medici specializzati non è sufficiente, poiché l’istanza si risolveva in un controllo generalizzato ed esplorativo dell’attività amministrativa. Le spese della fase sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti. La pronuncia non ha definito nel merito le domande di annullamento degli atti di assegnazione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    ricorso ex art. 116, comma 2 c.p.a.

    La disposizione è stata utilizzata per la tutela giurisdizionale della domanda di accesso; il ricorso è stato rigettato perché l’accesso richiesto non presentava un sufficiente nesso di strumentalità difensiva.

  • d.lgs. 81/2008

    totale omissione della valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato

    La norma è stata richiamata dal ricorrente tra i motivi contro il trasferimento, ma la pronuncia non ne ha esaminato il merito.

  • art. 2087 c.c.

    violazione del d.lgs. 81/2008 e dell’art. 2087 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione dell’impatto del trasferimento sul benessere lavorativo e familiare; la questione non è stata decisa dalla pronuncia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale base della tutela dei dati personali particolari e dell’ordine di oscuramento.

Massime di principio

  • L’accesso difensivo richiede un collegamento, anche latamente inteso, tra la documentazione richiesta e la tutela della situazione giuridica fatta valere o da far valere in giudizio; non è sufficiente la generica attinenza dei documenti all’attività amministrativa contestata.
  • L’accesso difensivo non può trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato o di esplorazione dell’organizzazione amministrativa, mediante richieste estese a documenti riguardanti una pluralità di sedi, soggetti e situazioni non specificamente necessarie alla difesa.
  • Quando il ricorrente conosce già gli atti direttamente rilevanti per la propria posizione e li ha puntualmente contestati in giudizio, l’ulteriore ostensione di documentazione comparativa è subordinata alla dimostrazione della sua concreta utilità difensiva; la mera prospettazione di un interesse comparativo non è sufficiente.
  • La domanda di accesso deve essere valutata in rapporto alla concreta struttura delle censure dedotte: se la controversia può essere sostenuta sulla base di atti già conosciuti e della loro contestazione, non sussiste un interesse difensivo sufficiente all’acquisizione di documentazione ulteriore e generalizzata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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