Parere n. 303/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS-per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per la revocazione di una sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato resa in sede giurisdizionale
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha chiesto, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la revocazione di una sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato che aveva respinto il ricorso contro una sanzione disciplinare pecuniaria inflitta per l’utilizzo, nei confronti di un indagato, di un verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore difforme dal modello prescritto. La revocazione è stata fondata sull’asserita omessa pronuncia su un motivo relativo alla violazione dell’art. 111 Cost., derivante dalla non tempestività del decreto di rigetto del ricorso gerarchico rispetto al termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorrente ha inoltre chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, nella parte in cui non attribuisce carattere perentorio a tale termine.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito i motivi dedotti. Il ricorrente ha infatti utilizzato il ricorso straordinario per chiedere la revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato. Ai sensi dell’art. 106, comma 2, c.p.a. e dell’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, la revocazione di una sentenza deve essere proposta davanti al giudice che l’ha pronunciata, mentre in sede straordinaria è ammessa soltanto la revocazione di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario. Poiché nel caso concreto non era stato adottato alcun decreto presidenziale decisorio di un precedente ricorso straordinario, il rimedio scelto è risultato inammissibile.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario per revocazione
Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per chiedere la revocazione di una sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. La revocazione della sentenza deve essere proposta davanti al giudice che l’ha pronunciata.
Oggetto della revocazione in sede straordinaria
In sede di ricorso straordinario la revocazione è consentita soltanto nei confronti di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un precedente ricorso straordinario. Nel caso esaminato mancava tale presupposto, poiché l’atto impugnato era una sentenza giurisdizionale.
Motivi di merito e questione di legittimità costituzionale
L’inammissibilità del rimedio ha impedito l’esame della censura relativa all’omessa pronuncia sul termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971 e della richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione.
Norme richiamate
La revocazione di una sentenza deve essere chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza stessa.
art. 15, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La revocazione in sede di ricorso straordinario è riferita al decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario, non alle sentenze rese in sede giurisdizionale.
art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
La disposizione sul termine di novanta giorni per la decisione del ricorso gerarchico è stata richiamata dal ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
art. 111 Cost.
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla pretesa tardività del decreto di rigetto del ricorso gerarchico; la censura non è stata esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza pronunciata in sede giurisdizionale deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza e non può essere introdotta mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- Il ricorso straordinario per revocazione è ammissibile soltanto quando abbia a oggetto un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un precedente ricorso straordinario.
- L’utilizzo del ricorso straordinario per impugnare o revocare una sentenza del Consiglio di Stato comporta l’inammissibilità del rimedio, indipendentemente dalla fondatezza delle censure rivolte contro la sentenza.
Revocazione di una sentenza giurisdizionale mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex ispettore della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno, con il quale è stata chiesta la revocazione di una sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato resa in sede giurisdizionale.
Premesse della controversia
La sentenza oggetto della richiesta di revocazione aveva respinto il ricorso proposto contro un decreto del Capo della Polizia, a sua volta confermativo di una sanzione disciplinare pecuniaria inflitta dal Questore. La sanzione era collegata all’utilizzo, nei confronti di un indagato, di un verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore non conforme al modello prescritto, con conseguente mancata indicazione del difensore d’ufficio di turno e omissione di ulteriori comunicazioni previste dal modulo corretto.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto che la sentenza del Consiglio di Stato avesse omesso di pronunciarsi su un motivo relativo alla violazione dell’art. 111 Cost. La censura riguardava la pretesa tardività del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, adottato oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971.
È stata inoltre richiesta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971, nella parte in cui non prevede il carattere perentorio del termine di novanta giorni.
Valutazione sull’ammissibilità
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per erronea individuazione del rimedio e del giudice competente. Il ricorrente ha infatti tentato di ottenere, mediante ricorso straordinario, la revocazione di una sentenza pronunciata da una Sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
L’art. 106, comma 2, c.p.a. stabilisce che la revocazione di una sentenza deve essere chiesta al giudice che l’ha pronunciata. L’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971 consente invece la revocazione in sede straordinaria soltanto nei confronti di un decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso un ricorso straordinario.
Poiché nel caso concreto l’atto impugnato era una sentenza giurisdizionale e non un decreto presidenziale decisorio di un precedente ricorso straordinario, il rimedio era inammissibile.
Mancato esame delle ulteriori questioni
L’inammissibilità ha impedito alla Sezione di esaminare nel merito sia la censura relativa alla pretesa omessa pronuncia e alla tempestività del decreto di rigetto del ricorso gerarchico, sia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 d.P.R. n. 1199/1971.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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