Cassazione Civile, Ordinanza n. 15695/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita immobiliare stipulata dal debitore con una terza persona, a garanzia di un credito risultante da decreto ingiuntivo fondato su scrittura privata di ricognizione di debito. Nel frattempo, l'opposizione al decreto ingiuntivo era stata rigettata in primo grado ma pendeva in appello. Il Tribunale, su istanza del debitore convenuto, aveva sospeso il giudizio revocatorio ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sospensione denunciando violazione dell'art. 337, comma 2, e dell'art. 134 c.p.c. per difetto assoluto o comunque tautologico di motivazione: il giudice non avrebbe indicato la natura del rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi, né avrebbe svolto la necessaria valutazione di plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante, limitandosi ad affermarla apoditticamente. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'azione revocatoria è ammissibile anche su credito sub iudice e che, comunque, la tutela del debitore e dell'acquirente sarebbe assicurata dall'efficacia relativa della sentenza revocatoria e dagli effetti dell'eventuale riforma del titolo monitorio.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha disposto la prosecuzione del giudizio, rilevando che il Tribunale aveva esercitato il potere di sospensione discrezionale ex art. 337, comma 2, c.p.c. senza l'indispensabile motivazione specifica sulla plausibile controvertibilità della decisione richiamata come pregiudicante e senza il necessario confronto tra tale decisione e i motivi di appello proposti contro di essa. In assenza di questa motivazione esplicita, la sospensione è stata ritenuta illegittima. La Corte ha inoltre condannato il resistente che aveva chiesto la sospensione al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in misura congrua al valore indeterminabile della causa.
Norme richiamate
L'azione revocatoria ordinaria è stata considerata esperibile anche a tutela di un credito in contestazione; il giudizio di accertamento del credito non è stato ritenuto, di per sé, pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla revocatoria.
La sospensione discrezionale del processo è legittima solo se il giudice motivi espressamente sulla plausibile controvertibilità della decisione invocata come pregiudicante, confrontandola con le critiche formulate nei motivi di impugnazione.
Il provvedimento di sospensione deve essere sorretto da una motivazione effettiva e non meramente apparente o tautologica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale invocato per censurare il vizio di motivazione/forma del provvedimento impugnato.
È stato richiamato dal ricorrente come ulteriore tutela conseguente all'eventuale riforma della decisione sul credito, senza che la Corte ne fondasse la decisione.
Massime di principio
- Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice deve svolgere e rendere esplicita una valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui viene invocata l'autorità nel processo sospeso.
- La sospensione discrezionale è illegittima se il giudice si limita ad affermare in modo apodittico il rapporto di pregiudizialità o l'opportunità della sospensione, senza confrontare la decisione pregiudicante con le censure mosse in appello.
- L'azione revocatoria ordinaria può essere proposta anche a tutela di un credito sub iudice; l'accertamento del credito non costituisce necessariamente un presupposto processuale o sostanziale della revocatoria.
- Nel regolamento di competenza, in caso di soccombenza sulla sospensione, le spese seguono la soccombenza e il valore della controversia può essere trattato come indeterminabile ai fini della liquidazione.
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