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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25072/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. che ha impugnato il decreto ministeriale di proroga del regime, confermato dal Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 27 marzo 2026. Il ricorrente deduceva, con unico motivo, che il Tribunale non avesse svolto una reale verifica attuale dei presupposti della proroga: non avrebbe esaminato in concreto il materiale istruttorio richiamato a sostegno del rigetto (provvedimenti disciplinari e corrispondenza del detenuto controllata e censurata), non avrebbe compiuto un'istruttoria specifica sul contesto esterno al carcere, assumendo che i familiari conducessero una vita normale, e non avrebbe verificato la significatività delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia a suo carico. Il ricorrente richiamava inoltre il dato, contenuto nello stesso decreto, della rimodulazione organizzativa del mandamento di appartenenza, con formazione di una nuova articolazione guidata da soggetti diversi, per sostenere che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale fosse venuta meno.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse effettivamente svolto la verifica richiesta dall'art. 41-bis, comma 2-bis, ord. pen., valorizzando il profilo criminale del ricorrente, indicato come esponente apicale di una famiglia mafiosa e coautore di un gravissimo sequestro di persona culminato nell'omicidio e nello scioglimento del cadavere nell'acido, nonché la perdurante operatività del sodalizio criminale. La Corte ha osservato che le censure del ricorrente non si confrontavano con questi elementi decisivi e si limitavano a proporre una lettura alternativa della motivazione, inammissibile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti della violazione di legge e della motivazione radicalmente apparente. Le doglianze sul materiale istruttorio e sul contesto esterno sono state qualificate come aspecifiche; quella sulle dichiarazioni dei collaboratori come generica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    consente la sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti di soggetti condannati o imputati per determinati reati, in presenza di elementi che facciano ritenere collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

  • art. 41-bis ord. pen.

    la proroga è legittima quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione non è venuta meno, considerando profilo criminale, posizione rivestita nel sodalizio, perdurante operatività dell'associazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento e tenore di vita dei familiari.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per l'enunciazione concisa del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    la reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la proroga del regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., il controllo della Cassazione è circoscritto alla violazione di legge e non consente una rivalutazione del merito della prognosi sul mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata, salvo il caso di motivazione radicalmente apparente.
  • La proroga del regime speciale può essere sorretta dalla valorizzazione del profilo criminale del detenuto e della perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, quali indicatori della permanenza della capacità di mantenere collegamenti con l'associazione.
  • Le censure che si limitano a proporre una lettura alternativa del materiale istruttorio o della motivazione del provvedimento impugnato, senza confrontarsi con gli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito, sono aspecifiche e quindi inammissibili.
  • La doglianza è generica quando non individua con precisione quale parte della motivazione sia affetta da errore e non consente di comprendere la critica mossa al provvedimento impugnato.
  • La semplice allegazione di una rimodulazione interna dell'organizzazione criminale, con sostituzione degli esponenti apicali, non è di per sé idonea a dimostrare il venir meno della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il sodalizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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