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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45081/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato residuo di ricettazione, avvenuta anteriormente alla sentenza impugnata. In particolare, la condotta era contestata non oltre il 17/05/2009; il termine massimo decennale di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., sarebbe maturato il 17/05/2019, ma tenendo conto delle sospensioni processuali (259 giorni dall'18/02/2014 al 04/11/2014 per adesione del difensore all'astensione), la prescrizione è effettivamente intervenuta il 31/01/2020, dunque prima della sentenza di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Unite secondo cui è deducibile in cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.). Verificata la decorrenza dei termini e le sospensioni, la Corte ha concluso che il reato residuo di ricettazione era estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Nella sentenza d'appello era stato dichiarato "non doversi procedere" per il reato previsto da questa norma (quindi estinto o non procedibile rispetto a quel capo), ma la cassazione ha esaminato separatamente il residuo reato di ricettazione e la sua prescrizione

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Usati per calcolare il termine di prescrizione: il termine massimo decennale (art.157) e l'effetto delle cause di sospensione (art.161) hanno determinato la maturazione della prescrizione il 31/01/2020 dopo aver computato 259 giorni di sospensione

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consentire la deduzione in cassazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, rendendo ammissibile un unico motivo di ricorso fondato su tale doglianza

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci) e Sez. 5, n. 29225 del 04/06/2018 (Triolo)

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la Cassazione può esaminare e accogliere la deduzione di prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata e che, nel giudizio di appello, il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato se la prescrizione è maturata nel frattempo

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della pronuncia impugnata può essere dedotta in Cassazione anche con un unico motivo; la doglianza è ammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • Nel conteggio della prescrizione vanno tenute presenti le cause di sospensione (es. astensioni del difensore) che prolungano i termini: occorre calcolare con attenzione tali periodi per determinare la data esatta di estinzione
  • Se la prescrizione è accertata per il reato residuo e non sussistono altri profili sostanziali da esaminare, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza perché il reato è estinto
  • Nel giudizio di appello, salvo casi di inammissibilità dell'impugnazione, il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio o immediatamente l'estinzione del reato quando il termine di prescrizione matura nel corso del procedimento
  • La difesa dovrebbe verificare e documentare fin da subito la decorrenza dei termini e ogni causa di sospensione/interruzione per poter efficacemente dedurre l'estinzione per prescrizione sia in appello sia, se necessario, in cassazione

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