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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11289/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma di condanna per ricettazione (artt. 81, 648 c.p.) relativa al possesso di documenti e di un contrassegno per parcheggio invalidi. Principale motivo di ricorso: intervenuta prescrizione, perché i documenti/contrassegno risultano provento di furto o smarrimento con denunce rispettivamente in data 23/09/2010 e 22/03/2011, quindi la prescrizione sarebbe maturata il 23/09/2020 e il 22/03/2021, antecedentemente alla sentenza d'appello del 14/04/2021. Motivi secondari: mancata prova del dolo specifico (finalità di trarne profitto) e richiesta di derubricazione ad ipotesi di cui all'art. 647 c.p. per decriminalizzazione dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione sul motivo della prescrizione: applicando il principio del "favor rei" ha individuato il momento consumativo del reato in prossimità delle date dei reati presupposti (23/09/2010 e 22/03/2011) e ha ritenuto che la prescrizione fosse intervenuta prima della pronuncia d'appello. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che, pur essendo stati sollevati altri motivi (mancanza del dolo specifico e derubricazione), non emergono dagli atti elementi incontrovertibili tali da giustificare il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 530 c.p.p., ragion per cui non è stata pronunciata un'assoluzione piena ma l'annullamento per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma collegata ai reati contestati (concorso) ma non oggetto di autonoma interpretazione decisiva; citato tra gli articoli di imputazione insieme all'art. 648

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha applicato il principio che, in mancanza di prova certa della data di acquisizione del bene, il momento consumativo del reato va individuato in prossimità della data del reato presupposto (principio del "favor rei") ai fini del calcolo della prescrizione

  • art. 647 cod. pen.

    Norma relativa ai reati di cui si chiedeva la derubricazione; la Corte ha rilevato che non sussistono negli atti elementi incontrovertibili che giustifichino la derubricazione o l'assoluzione, quindi non è stata accolta la richiesta di qualificazione alternativa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di declaratoria immediata di proscioglimento se dalla sentenza impugnata emerga in modo evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha precisato che tale evidenza richiede elementi processuali chiari e 'positivi' di innocenza, non una mera insufficienza o contraddittorietà della prova

  • art. 530 cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione per insufficienza della prova o per mancata imputabilità; la Corte ha osservato che solo quando la sentenza impugnata dia atto dei presupposti per un'assoluzione ai sensi del secondo comma dell'art. 530 la Cassazione può riformare senza limitarsi ad annullare per prescrizione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per delimitare la esposizione dei motivi di ricorso nella motivazione della Cassazione; la Corte ha rammentato il vincolo di sintesi nell'enunciazione dei motivi ai fini della decisione

Massime di principio

  • Per il reato di ricettazione, se non è certa la data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il termine di prescrizione si calcola in prossimità della data del reato presupposto (principio del "favor rei").
  • Se la prescrizione del reato è intervenuta, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato, salvo che dalla sentenza di merito emerga in modo chiaro e incontrovertibile la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; la mera insufficienza o contraddittorietà della prova non è sufficiente.
  • Per ottenere la derubricazione o l'assoluzione sostanziale occorrono negli atti elementi positivi e incontrovertibili di estraneità o di insussistenza del fatto; non è sufficiente il dubbio o la semplice assenza di prove nette.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere tempestivamente sollevate e documentate con riferimento alle date dei reati presupposti (denunce di furto/smarrimento) per rendere efficace il calcolo del termine estintivo.
  • In sede di impugnazione la difesa dovrebbe puntare sia a documentare con precisione le date utili per il calcolo della prescrizione sia a produrre elementi chiari che possano consentire, eventualmente, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. se esistono prove positive di innocenza.

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