Cassazione Civile, Ordinanza n. 04854/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dal diniego di condono ex art. 9-bis della L. n. 289 del 2002, impugnato dalla società contribuente. Dopo un precedente giudizio di legittimità e il rinvio alla Commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio, che aveva accolto l'appello della contribuente contro il rigetto della domanda di condono. Nel corso del giudizio di cassazione la società resistente ha chiesto la declaratoria di estinzione della lite, allegando di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 197 del 2022 e di avere effettuato il pagamento di quanto dovuto.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della L. n. 197 del 2022, rilevando che la contribuente aveva documentato sia la presentazione della domanda sia il versamento degli importi dovuti. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del diniego di condono originariamente impugnato nella controversia tributaria.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
"le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
La Corte ne ricava che, in presenza di domanda di definizione agevolata e del deposito della relativa documentazione con il pagamento dovuto, il processo resta sospeso nei termini previsti dalla norma.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
"nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione"
La Corte applica la disposizione per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità a seguito della definizione agevolata della lite.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
La Corte afferma che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Massime di principio
- Quando la parte contribuente documenta in cassazione la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite pendente e il pagamento degli importi dovuti, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale sopravvenuta.
- La definizione agevolata della controversia preclude la prosecuzione del giudizio in ogni stato e grado, purché sia depositata la documentazione richiesta dalla legge entro il termine previsto.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la relativa previsione si applica solo alle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze di natura lato sensu sanzionatoria, come il doppio contributo unificato, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
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