Cassazione Penale, Ordinanza n. 34275/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza indicata come del 26/06/2026, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per rapina e applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando un vizio di motivazione per omessa valutazione delle prove dimostrative del concorso dell'imputato nel reato. Il testo non indica la pena concordata né ulteriori dettagli sui fatti della rapina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattato de plano, perché il motivo investiva la mancata valutazione delle prove sul concorso nel reato e non rientrava tra le doglianze ammissibili contro una sentenza di concordato in appello. Ha ribadito che in tale sede sono deducibili i vizi relativi alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non sono invece deducibili motivi rinunciati, l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o vizi sulla pena che non ne determinino l'illegalità. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella causa di inammissibilità. La decisione è stata deliberata il 16/09/2026.
Norme richiamate
in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili - come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ammesso per contestare la formazione della volontà di aderire, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione dall'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sull'omessa verifica delle condizioni di proscioglimento e sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale.
mentre sono inammissibili - come nel caso in esame - le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Dichiarato inammissibile il ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di Gianluca Minieri per il reato di rapina a lui contestato ed applicava allo stesso la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata per identificare il reato di rapina oggetto della condanna confermata; la sentenza non sviluppa un'interpretazione della fattispecie sostanziale.
Massime di principio
- Contro la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione soltanto le doglianze riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di concordato in appello sono inammissibili le censure relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p.
- I vizi concernenti la determinazione della pena non sono deducibili contro la sentenza di concordato in appello, salvo che abbiano prodotto una pena illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
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