Cassazione Civile, Ordinanza n. 27839/2025 del 19/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno 2006 nei confronti di una società in accomandita semplice già estinta, recuperando un maggior reddito sociale e, conseguentemente, maggior IRAP e IVA. La pretesa era stata imputata pro quota all'ex socio accomandante, che aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che la società fosse estinta e che la sua responsabilità fosse comunque limitata nei limiti di legge. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo, in sostanza, rilevante il coinvolgimento del socio nella gestione sociale ai fini della responsabilità. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe pronunciato ultra petita ritenendo una responsabilità solidale/illimitata del socio, mentre la stessa Agenzia in appello aveva affermato che il socio rispondeva solo nei limiti della quota e di quanto percepito in liquidazione; 2) erroneo apprezzamento delle prove, per avere la CTR ritenuto non provata l'estraneità dell'accomandante alla gestione sociale; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 2312 e 2324 c.c., per avere applicato al socio accomandante la responsabilità illimitata propria del socio ingerito nella gestione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. perché il contenuto della pretesa fiscale, come delimitato dallo stesso atto di appello dell'Agenzia, riguardava una responsabilità del socio limitata alla quota e a quanto ricevuto in liquidazione, non una responsabilità illimitata. Ha quindi dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia-Lecce, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudice d'appello non può attribuire alla pretesa un contenuto diverso o più ampio rispetto a quello effettivamente sostenuto dalla parte, altrimenti incorre in ultrapetizione.
La norma è richiamata per la responsabilità dei soci in caso di estinzione della società, ma non basta da sola a fondare una responsabilità illimitata del socio accomandante, dovendosi distinguere tra soci illimitatamente e limitatamente responsabili.
È evocato dal ricorrente come norma di riferimento per la limitazione della responsabilità del socio nei limiti della quota di liquidazione; la Corte ne prende atto nel contesto dell'eccezione sulla responsabilità limitata.
È richiamato quale norma che, per i soci limitatamente responsabili, circoscrive la responsabilità a quanto riscosso in sede di liquidazione.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il thema decidendum è delimitato dalla concreta prospettazione della pretesa fiscale e dalle difese svolte dall'Amministrazione: il giudice non può trasformare una responsabilità limitata in una responsabilità illimitata senza incorrere in ultrapetizione.
- Per i soci di società estinte occorre distinguere tra soci illimitatamente responsabili e soci a responsabilità limitata; per questi ultimi la responsabilità può essere circoscritta a quanto effettivamente percepito in sede di liquidazione.
- L'eventuale ingerenza del socio accomandante nella gestione sociale è rilevante solo per l'eventuale estensione della responsabilità illimitata, ma è irrilevante quando la pretesa fiscale sia già espressamente limitata nei termini della responsabilità per quota o per liquidazione.
- Se un motivo di ricorso viene accolto per un vizio logicamente preliminare o assorbente, i motivi successivi che presuppongono la soluzione della questione assorbente restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27823/2025 del 19/10/2025
- ordinanza_civile · 19 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27828/2025 del 19/10/2025
- ordinanza_civile · 19 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27829/2025 del 19/10/2025
- ordinanza_civile · 19 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27830/2025 del 19/10/2025
- ordinanza_civile · 19 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27831/2025 del 19/10/2025
- ordinanza_civile · 19 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 27832/2025 del 19/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →