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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12961/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il primo motivo inammissibile per novità e genericità e gli altri due manifestamente infondati. Rimane ferma la conferma della condanna pronunciata in appello per furto con strappo aggravato dalla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto con strappo aggravato dalla recidiva. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato contestato; la Corte ha però rilevato che tale censura non risultava essere stata specificamente dedotta in appello e che il motivo era anche generico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto dal ricorrente ingiustificato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito perché nuovo in sede di legittimità e comunque generico, il secondo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era congrua, e il terzo manifestamente infondato perché il diniego del beneficio si fondava su una prognosi sfavorevole motivata dalla reiterazione della condotta illecita e da elementi soggettivi della personalità dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    indica la fattispecie di furto con strappo oggetto di conferma della condanna; la sentenza richiama il reato come contestato in appello e in cassazione.

  • art. 99 c.p.

    richiamato come recidiva applicata al reato contestato.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    stabilisce, a pena di inammissibilità, che in cassazione non possono proporsi motivi non dedotti in appello; la Corte lo usa per dichiarare non consentito il primo motivo.

  • art. 62, comma 4, c.p.

    norma invocata dal ricorrente per ottenere l'attenuante, ma ritenuta non applicabile nel caso concreto sulla base di una motivazione congrua della sentenza impugnata.

  • art. 163 c.p.

    richiamato implicitamente tramite il riferimento alla sospensione condizionale della pena; il diniego è ritenuto sorretto da prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte nei motivi di appello, quando la loro introduzione sia preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; il ricorrente deve inoltre confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile per genericità.
  • La mancata concessione di una circostanza attenuante o di un beneficio di pena è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione; è sufficiente una motivazione sintetica ma congrua, fondata sugli elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito.
  • Il diniego della sospensione condizionale è legittimo quando il giudice formuli una prognosi sfavorevole non limitata alla mera gravità astratta del reato, ma ancorata a dati concreti della condotta e della personalità dell'imputato, idonei a escludere la futura astensione dal reato.
  • Il giudizio sulla prognosi di non recidivanza e sulla concessione della sospensione condizionale appartiene al merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da argomentazione logica e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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