Sentenza n. 847/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura del 18 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto «Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, impegno somme, approvazione della graduatoria definitiva finale», nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali; e per il riconoscimento del punteggio richiesto con l’istanza di riesame e le integrazioni e modificazioni conseguenti, e dunque del diritto ad ottenere la concessione del contributo riconosciuto nell’elenco degli aventi diritto nella misura specificata nell’atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria definitiva e decreto regionale di approvazione e finanziamento dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, nella parte in cui il progetto comunale è stato collocato al posto n. 99 con 37,20 punti e non è stato finanziato
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha contestato la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e mancato confronto sull’istanza di riesame della graduatoria provvisoria; carenza di istruttoria e motivazione nell’attribuzione del punteggio relativo al subcriterio A3, sostenendo che il punteggio dovesse essere riconosciuto anche a progetti diretti a conseguire, e non soltanto a progetti già assistiti da, riconoscimenti o marchi di qualità; difetto di motivazione per asserita superficialità, confusione ed errori della commissione nella valutazione del subcriterio A3; difetto di istruttoria e motivazione per la mancata attribuzione dei punteggi relativi ai subcriteri D2 e D3, nonché per il mancato attivazione del soccorso istruttorio. La Regione ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica a un controinteressato effettivamente pregiudicato dall’eventuale accoglimento, ma il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione in ragione della manifesta infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ribadendo che nei procedimenti concorsuali per la concessione di finanziamenti pubblici non sussiste l’obbligo del preavviso di rigetto, in ragione delle esigenze di speditezza ed economicità; è stata qualificata come procedura concorsuale quella caratterizzata dalla partecipazione di una pluralità di soggetti. Nel merito, ha interpretato il subcriterio A3 secondo il suo tenore letterale, ritenendo attribuibili i quattro punti soltanto ai Comuni che avessero già ottenuto riconoscimenti ufficiali, marchi di qualità o disposizioni di tutela culturale o paesaggistica, e non ai progetti meramente diretti a conseguirli. L’intento di favorire l’ottenimento futuro di tali riconoscimenti era invece contemplato dal distinto subcriterio A1. Quanto al subcriterio D2, il TAR ha rilevato che il Comune non risultava incluso nelle aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica individuate dalla deliberazione regionale richiamata. Quanto al subcriterio D3, ha osservato che il Comune rientrava soltanto nel potenziale perimetro di sviluppo del Parco nazionale della Sila e non nel territorio effettivamente compreso in un parco nazionale o regionale. Non è stata quindi ravvisata alcuna illegittimità nella mancata attribuzione dei punteggi né la necessità di attivare il soccorso istruttorio. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura pubblica delle parti e dell’assenza di ulteriore attività difensiva dopo la fase cautelare.
Norme richiamate
Nei procedimenti concorsuali per la concessione di finanziamenti pubblici non opera l’obbligo del preavviso di rigetto, in ragione delle esigenze di speditezza ed economicità della procedura.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
deliberazione della Giunta regionale del 20 giugno 2017, n. 273
Atto regionale utilizzato come parametro per verificare l’inclusione del Comune nelle aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica previste dal subcriterio D2.
Massime di principio
- Nei procedimenti concorsuali per la concessione di finanziamenti pubblici, caratterizzati dalla partecipazione di una pluralità di soggetti, non è dovuto il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, poiché prevalgono esigenze di speditezza ed economicità della procedura.
- I criteri di valutazione di un avviso pubblico devono essere interpretati secondo il loro tenore letterale e in rapporto sistematico con gli altri criteri: se un criterio attribuisce il punteggio ai soggetti che abbiano già conseguito riconoscimenti o marchi di qualità, il punteggio non può essere esteso ai progetti che mirino soltanto a conseguirli in futuro quando tale obiettivo sia già disciplinato da un distinto criterio.
- Il requisito territoriale previsto da un bando per l’attribuzione di un punteggio deve sussistere in concreto secondo la definizione della lex specialis; la mera inclusione in un potenziale futuro perimetro di sviluppo non equivale all’effettiva appartenenza a un parco nazionale o regionale.
- Non è configurabile un obbligo di attribuzione di punteggi riferiti a requisiti territoriali quando dagli atti risulti che il concorrente non possiede i requisiti oggettivamente richiesti dal bando.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →