Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25280/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Opposizione all'avviso orale emesso dal Questore ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 6/9/2011 n. 159; il ricorrente deduceva violazione di legge per carenza motivazionale dell'atto amministrativo: il Questore avrebbe rilevato controlli ripetuti in compagnia di persone con precedenti e l'assenza di attività lavorativa, senza considerare che Acone all'epoca era sottoposto ad arresti domiciliari e che svolgeva attività lavorativa presso la ditta Violante Ciro come commesso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha rilevato che in sede di opposizione erano stati acquisiti provvedimento del Questore, certificato dei carichi pendenti e notizie sull'attività lavorativa; dal provvedimento amministrativo risultavano plurime condanne per delitti contro il patrimonio, violazioni sugli stupefacenti e sulle armi, nonché precedenti controlli in compagnia di soggetti pregiudicati. Sulla questione dell'attività lavorativa il Tribunale ha ritenuto che la mera indicazione non fosse sufficiente, non risultando prova idonea né specificazione circa l'eventuale autorizzazione al lavoro durante gli arresti domiciliari. La motivazione del provvedimento del Questore è stata ritenuta adeguata e conforme al parametro giurisprudenziale richiamato; perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6/9/2011, n. 159 - art. 3, comma 4

    Consente l'adozione dell'avviso orale e di divieti limitativi fondati su precedenti condanne e sulle condizioni personali del soggetto; il provvedimento amministrativo deve contenere una motivazione, anche sintetica, sugli elementi di pericolosità sociale che giustificano i divieti

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione del motivo di impugnazione nei termini previsti; il ricorso deve rispettare i limiti formali di presentazione dei motivi

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    Indica la fattispecie di "violazione di legge" quale motivo dedotto in ricorso per censurare la legittimità dell'atto impugnato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 13765 del 25/02/2020, Silvano Domenico (Rv. 278820)

    Principio secondo cui il tribunale, nell'opposizione all'avviso orale, deve valutare non solo la legittimità formale (precedenti condanne) ma anche la presenza di una motivazione, seppur sintetica, sugli elementi di fatto e sulle condizioni personali che giustificano la scelta dei divieti più idonei a tutelare la collettività

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nell'opposizione a un avviso orale, non effettua un controllo di merito ex novo sull'atto amministrativo ma verifica soprattutto la legittimità formale e l'adeguatezza della motivazione (anche sintetica) dell'atto
  • Se l'amministrazione fonda il provvedimento su precedenti condanne e su accertamenti (es. controlli in compagnia di pregiudicati), è necessario che il ricorrente produca prove concrete per dimostrare i vizi (es. documentazione che attesti l'impossibilità di frequentare terzi a causa di misura cautelare, documenti che provino l'effettivo rapporto di lavoro e l'eventuale autorizzazione all'attività durante gli arresti domiciliari)
  • La mera allegazione di incongruenze senza prova idonea è insufficiente a far annullare o disapplicare l'atto amministrativo
  • Dimostrare che gli accertamenti invocati dall'amministrazione sono avvenuti in un periodo in cui il ricorrente era ristretto (es. arresti domiciliari) può essere elemento decisivo per impugnare la motivazione dell'atto
  • In caso di inammissibilità del ricorso si possono applicare sanzioni economiche e la condanna alle spese (anche pagamento a favore della Cassa delle Ammende), quindi valutare preventivamente la solidità probatoria dell'impugnazione prima di proporla

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.