Cassazione Civile, Ordinanza n. 33615/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rilascio di un immobile concesso in godimento in ambito familiare a titolo di comodato. In primo grado il tribunale aveva rigettato la richiesta di rilascio proposta dalla proprietaria-comodante, ritenendo che il bene fosse stato assegnato per soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario e che, permanendo tali esigenze, mancasse un bisogno urgente e imprevisto della comodante idoneo a giustificarne la restituzione. La comodante aveva poi appellato, notificando l'impugnazione al procuratore domiciliatario del convenuto, il quale era però deceduto nella pendenza del termine di impugnazione; si erano quindi costituiti la coniuge del defunto e gli altri chiamati all'eredità. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) l'inammissibilità dell'appello per erronea notificazione e individuazione del destinatario, sostenendo che l'impugnazione doveva essere proposta verso gli eredi e che, essendo decorso il termine lungo, il vizio sarebbe stato insanabile; 2) l'omessa pronuncia e la violazione delle norme sulla mediazione obbligatoria, assumendo che non vi fosse prova di un valido invito alla mediazione e che la condizione di procedibilità non fosse stata dimostrata; 3) la violazione delle norme sulla conciliazione/transazione e sul contenuto del verbale d'udienza, contestando che il verbale del 20/06/2016 integrasse un accordo conciliativo vincolante e immediatamente efficace, anche per mancanza delle forme richieste e per il comportamento successivo delle parti, che avrebbero considerato l'intesa solo come base da concretizzare; 4) la violazione delle norme sulle spese di lite, sostenendo che non potessero essere condannati alle spese gli eredi non costituiti e che comunque la condanna solidale fosse erronea. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, fondato il terzo e assorbito il quarto. In particolare ha ribadito che l'appello contro un soggetto deceduto nella pendenza del termine di impugnazione, notificato al suo procuratore domiciliatario anziché agli eredi, integra un'errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non una mera nullità della notificazione, con applicazione dell'art. 164 c.p.c. e sanatoria per effetto della costituzione e dell'integrazione del contraddittorio; ha invece affermato che la censura sulla mediazione era inammissibile per la rinuncia implicita all'eccezione di improcedibilità desunta dal comportamento processuale del convenuto; ha accolto il terzo motivo perché la motivazione della sentenza di appello era internamente contraddittoria e quindi apparente, avendo da un lato valorizzato la necessità di concretizzare la transazione in una scrittura privata e dall'altro ritenuto già perfezionato l'accordo, senza coerente passaggio logico. Il quarto motivo è rimasto assorbito. La Corte ha pertanto accolto il terzo motivo, rigettando il resto del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il secondo e ha assorbito il quarto. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio per nuovo esame della questione relativa alla pretesa conciliazione/transazione e ai suoi effetti sul rapporto di comodato; dal testo disponibile non emerge il dispositivo completo finale, ma l'accoglimento del terzo motivo comporta la cassazione con rinvio nei limiti di tale censura.
Norme richiamate
è usato come parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge e di omessa pronuncia/motivazione nel ricorso per cassazione
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della censura sulla correttezza del contraddittorio e della vocatio in ius
richiamato in tema di successione nel processo e legittimazione processuale degli eredi
richiamato per la corretta individuazione dei soggetti destinatari dell'atto introduttivo
applicato per ritenere sanabile l'originaria invalidità dell'atto introduttivo per errata identificazione del destinatario della domanda
richiamato nel motivo sulla rinnovazione dell'atto e sul contraddittorio
richiamato quale norma di riferimento per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta e per l'assenza di disciplina specifica
richiamato nel motivo sulla notificazione dell'impugnazione
richiamato nel motivo sull'estinzione del mandato e sulla notificazione al procuratore del de cuius
richiamato in tema di mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità
richiamato per la dedotta omessa pronuncia su un'eccezione processuale
richiamato per la forma del verbale e la partecipazione del cancelliere in caso di conciliazione giudiziale
richiamato per la sottoscrizione e la formalizzazione del verbale conciliativo
richiamato per il perfezionamento dell'accordo negoziale e l'incontro delle volontà
richiamati per l'interpretazione della volontà comune delle parti e del loro comportamento complessivo, anche successivo all'accordo
artt. 185, 185-bis e 189 c.p.c.
richiamati in tema di conciliazione giudiziale e gestione del tentativo di definizione della controversia
richiamato per la transazione e i suoi requisiti di validità
richiamato nel motivo che contesta il rilievo processuale attribuito all'accordo conciliativo
richiamato sul criterio di condanna alle spese in base alla soccombenza
Massime di principio
- L'appello proposto contro un soggetto deceduto nella pendenza del termine per impugnare, se notificato al procuratore domiciliatario del de cuius anziché agli eredi, non integra una mera nullità della notificazione ma un'errata identificazione del destinatario della vocatio in ius; la situazione è disciplinata dall'art. 164 c.p.c. ed è suscettibile di sanatoria con gli ordinari meccanismi di rinnovazione e integrazione del contraddittorio.
- L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria può risultare inammissibile ove dal comportamento processuale della parte si desuma una rinuncia implicita alla relativa eccezione, specie quando la parte abbia partecipato al tentativo conciliativo o abbia comunque tenuto condotte incompatibili con la persistente deduzione del vizio.
- La motivazione è apparente quando la decisione afferma contemporaneamente che un accordo doveva ancora essere concretizzato e, nello stesso tempo, che esso era già perfezionato e vincolante: una simile contraddizione interna impedisce di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Ai fini della qualificazione di un verbale come accordo conciliativo o transattivo, il giudice deve verificare coerentemente la reale volontà comune delle parti e il complesso del loro comportamento, senza fermarsi a formule generiche o a dichiarazioni isolate, soprattutto se dagli atti emerge la necessità di successive specificazioni o di una formalizzazione ulteriore.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e la loro imputazione presuppone un corretto accertamento delle parti effettivamente soccombenti e della loro partecipazione processuale; se il capo sulle spese dipende dall'esito della questione principale, esso resta assorbito quando viene cassata la decisione sul punto centrale.
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