Cassazione Penale, Sentenza n. 19615/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 02/12/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Bertolini, Vice Presidente del Cda di Area spa, per reati fiscali connessi a una presunta frode IVA a carosello (utilizzo e emissione di fatture per operazioni inesistenti da Monitore srl e Tecno Trades srl, evasione IVA oltre 9 milioni di euro) e per associazione per delinquere. Il ricorrente propose quattro motivi: 1) mancanza del pericolo di recidiva in quanto adottate misure organizzative e dimissioni dal vertice societario; 2) vizio di motivazione e carenza di autonoma valutazione del compendio indiziario, con eccessiva valorizzazione delle intercettazioni; 3) sproporzione e non adeguatezza della misura cautelare rispetto ai presunti pericoli di fuga e recidiva; 4) genericità dell'appello cautelare e mancata specificazione della posizione del ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina revocato la misura cautelare nei confronti del Bertolini il 18 aprile 2023. Conseguentemente il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. È stata disposta la condanna alle spese processuali, ma esclusa la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, ritenendo legittima la rinuncia all'impugnazione basata sull'emersione di nuovi elementi di fatto.
Norme richiamate
norma richiamata in relazione alla procedura di impugnazione davanti alla Corte; contestualizza la natura del ricorso
concorso di persone nel reato; utilizzata per descrivere la partecipazione a reati fiscali
circostanza aggravante per fatti commessi nell'ambito di un'associazione o organizzazione criminale
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 2 e art. 8)
disposizioni sul reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e reati tributari collegati alla frode IVA
concetto di partecipazione e complicità nei reati (concorso di persone)
art. 416 commi 1 e 3 cod. pen.
delitto di associazione per delinquere; richiamato per contestare l'associazione finalizzata a reati fiscali
art. 272 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
criterio giustificativo per l'applicazione della misura cautelare, con riferimento al pericolo di recidiva
art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
motivo di impugnazione per cassazione relativo alla motivazione e alla valutazione delle prove; richiamato nei motivi del ricorso
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del pericolo di recidiva
regola sull'obbligo di motivazione e valutazione del compendio indiziario; il ricorrente invoca la modifica post legge n. 47/2015
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
principio di proporzionalità delle misure cautelari; invocato nella critica alla misura carceraria
disciplina dell'impugnazione per cassazione; richiamato nel ricorso per questioni procedurali
art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la misura impugnata è cessata; norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità
sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; esclusa dalla Corte in caso di rinuncia fondata su nuovi elementi non colposi
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata o cessa, il ricorso per cassazione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591 cod. proc. pen.).
- La revoca della misura da parte del GIP comporta la cessazione della materia del contendere, rendendo spesso inutile proseguire l'impugnazione; tuttavia il giudice può comunque decidere sulle spese processuali.
- La rinuncia all'impugnazione motivata dall'emersione di nuovi elementi di fatto non conosciuti al momento del ricorso è legittima e, se non frutto di colpa, non giustifica l'applicazione della sanzione a favore della cassa delle ammende.
- Nelle impugnazioni contro misure cautelari il ricorrente deve articolare chiaramente profili di attualità del pericolo (recidiva, fuga) e dimostrare interventi concreti e verificabili che abbiano eliminato tali pericoli (es. dimissioni, modifiche organizzative, controlli interni).
- I giudici del riesame devono compiere una autonoma e motivata valutazione del compendio indiziario; la mera riproposizione acritica dell'appello del pubblico ministero può essere censurata in grado di merito o in cassazione, se rilevante e non sopravvenuta la carenza di interesse.
- Le intercettazioni possono essere elementi decisivi ma richiedono valutazione contestuale e coordinata; non è sufficiente utilizzarle isolatamente per fondare definitivamente la gravità indiziaria senza verifica di altri elementi.
- Anche quando la misura viene annullata o revocata, possono essere a carico del ricorrente le spese processuali; la decisione sul pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende dipende dalla valutazione della responsabilità o della legittimità della rinuncia.
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